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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1575

Esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello Stato. (031U1575)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 marzo 1932, n. 386 (in G.U. 02/05/1932, n. 101).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  15-1-1932

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento delle Ferrovie dello Stato, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e successivamente dal decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare, alcune modificazioni, a scopo di economie, alle norme che regolano l'esercizio delle Ferrovie dello Stato;
Riconosciuta la convenienza generale di istituire, in alcuni casi, servizi di autotrasporti, in luogo dei servizi ferroviari;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze del traffico, i servizi ferroviari sulle linee esercitate dallo Stato.

È altresì autorizzato a sostituire parzialmente o totalmente i servizi ferroviari con servizi automobilistici.