DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-10-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
                    Gestione delle risorse umane 
       (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima 
dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato 
               dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998) 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e   pari
opportunita' tra  uomini  e  donne  e  l'assenza  di  ogni  forma  di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al  genere,  all'eta',
all'orientamento  sessuale,  alla  razza,  all'origine  etnica,  alla
disabilita', alla religione o alla lingua,  nell'accesso  al  lavoro,
nel trattamento  e  nelle  condizioni  di  lavoro,  nella  formazione
professionale, nelle promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le
pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo  e  si  impegnano  a  rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica  al
proprio interno. 
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  la  liberta'   di
insegnamento   e   l'autonomia   professionale   nello    svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 
  3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri  certi  di'
priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche'  compatibile
con  l'organizzazione  degli  uffici  e  del  lavoro,  a  favore  dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in  attivita'  di  volontariato  ai  sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  4.  Le   amministrazioni   pubbliche   curano   la   formazione   e
l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con  qualifiche
dirigenziali,  garantendo  altresi'   l'adeguamento   dei   programmi
formativi. al fine di contribuire  allo  sviluppo  della  cultura  di
genere della pubblica amministrazione. 
  5. Le amministrazioni pubbliche  non  possono  erogare  trattamenti
economici  accessori   che   non   corrispondano   alle   prestazioni
effettivamente rese. 
  5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare
contratti di collaborazione  che  si  concretano  in  prestazioni  di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui  modalita'  di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione
del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente
comma sono, altresi', responsabili ai sensi  dell'articolo  21  e  ad
essi non puo' essere erogata  la  retribuzione  di  risultato.  Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  non  si  applica  alle  pubbliche
amministrazioni. (71) (76) (80) (89) 
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per  specifiche
esigenze cui non possono far fronte con  personale  in  servizio,  le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente  incarichi
individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  ad  esperti   di
particolare e comprovata  specializzazione  anche  universitaria,  in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite  dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,   ad
obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare
coerente  con  le  esigenze  di  funzionalita'   dell'amministrazione
conferente; 
    b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente   accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno; 
    c) la prestazione deve essere di natura  temporanea  e  altamente
qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;   l'eventuale   proroga
dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale,  al  solo
fine di completare il  progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede
di affidamento dell'incarico; 
    d) devono essere preventivamente determinati  durata,  oggetto  e
compenso della collaborazione. 
  Si  prescinde  dal  requisito  della  comprovata   specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di  collaborazione
per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo  dell'arte,  dello
spettacolo , dei mestieri artigianali  o  dell'attivita'  informatica
nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e  di  ricerca,  per  i
servizi   di   orientamento,   compreso   il   collocamento,   e   di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica  ,  ferma  restando  la  necessita'  di
accertare la maturata esperienza nel settore. 
  Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento
di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati  ai  sensi
del  medesimo  comma  come  lavoratori  subordinati   e'   causa   di
responsabilita' amministrativa per il dirigente che  ha  stipulato  i
contratti.  Il  secondo  periodo  dell'articolo  1,  comma   9,   del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'  soppresso.  Si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  articolo
36, comma 5-quater. 
  6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche   disciplinano   e   rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione. 
  6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  si
adeguano ai principi di cui al comma 6. 
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter  non  si
applicano ai componenti degli organismi indipendenti  di  valutazione
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150 e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della  legge  17  maggio
1999, n. 144. 
  6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste  per
gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218. 
                                                   (97) (100) ((102)) 
 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22,  comma
8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2018". 
  La L. 11 dicembre 2016, n.  232,  come  modificata  dal  D.Lgs.  25
maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 1,  comma  410)  che  "Al
fine di garantire la  continuita'  delle  attivita'  di  ricerca,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli Istituti di ricovero e cura  a
carattere scientifico e  gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali
possono continuare ad avvalersi del personale addetto  alla  ricerca,
sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche  afferenti  alle
professionalita' della ricerca, assunto con contratti flessibili,  in
servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016". 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
433) che "Al fine di garantire la continuita'  nell'attuazione  delle
attivita' di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui
al comma 432, gli Istituti, in deroga all'articolo  7,  comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare  ad
avvalersi, con  le  forme  contrattuali  di  lavoro  in  essere,  del
personale in servizio alla data del  31  dicembre  2017,  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 424". 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017,  n.  75,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 22, comma 8)  che  "Il
divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si  applica  a
decorrere dal 1° gennaio 2019". 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017,  n.  75,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 22, comma 8)  che  "Il
divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si  applica  a
decorrere dal 1° luglio 2019". 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
284) che  "Per  le  esigenze  didattiche  derivanti  dalla  legge  21
dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con  il  personale
di ruolo o  con  contratto  a  tempo  determinato  nell'ambito  delle
dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
della predetta legge provvedono,  con  oneri  a  carico  del  proprio
bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7,  comma  5-bis,
del  decreto  legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,   mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di  un  anno
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo  massimo  di  tre
anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale  incluso  nelle
graduatorie nazionali". 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto: 
  - (con l'art. 2-bis, comma 1, lettera  a))  che  "Al  fine  di  far
fronte  alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti   dalla
diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un
incremento dei posti letto per la terapia intensiva  e  sub-intensiva
necessari alla cura dei  pazienti  affetti  dal  predetto  virus,  le
aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  fino  al
perdurare dello stato  di  emergenza  dichiarato  dal  Consiglio  dei
ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: 
    a) procedere al  reclutamento  del  personale  delle  professioni
sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del  decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.   233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956,  n.  561,  e  dalla  legge  18
febbraio 1989, n. 56, e degli operatori  socio-sanitari,  nonche'  di
medici specializzandi, iscritti all'ultimo e  al  penultimo  anno  di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, conferendo  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a
sei mesi,  prorogabili  in  ragione  del  perdurare  dello  stato  di
emergenza sino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; 
  - (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Fino al 31 luglio 2020, al  fine
di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti  derivanti  dalla
diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
verificata l'impossibilita'  di  assumere  personale,  anche  facendo
ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali  in  vigore,
possono  conferire   incarichi   di   lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore  a
sei mesi, e comunque entro il termine dello  stato  di  emergenza,  a
dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al  personale  del
ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza,  anche
ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza"; 
  -  (con  l'art.  10,  comma  1)  che  "l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto
attuatore  degli   interventi   di   protezione   civile   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e' autorizzato ad
acquisire  un  contingente  di  200  medici  specialisti  e  di   100
infermieri con le medesime modalita' di cui  all'articolo  2-bis  del
presente decreto, conferendo incarichi di lavoro autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a
sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione  del  perdurare  dello
stato di emergenza, e comunque non oltre  il  31  dicembre  2020,  in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." 
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AGGIORNAMENTO (100) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5 del  D.L.  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sono prorogati al 15 ottobre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (102) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma  3)
che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5 del  D.L.  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sono prorogati al 31 dicembre 2020.