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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 146

Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonchè istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2024)
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Testo in vigore dal:  23-6-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000;
Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile
1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.
2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entità delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.
3. Ai Provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.
4. Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, è soppresso. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.
5. I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 agosto 1993.
6. Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Al fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'attività e la struttura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con le previsioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n. 300, l'espressione: "Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria" contenuta nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e nelle disposizioni di legge successive, si intende sostituita con quella: "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara".
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblicai taliana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n.
266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere
diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il
restante personale del Ministero degli affari esteri, per
il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il
personale del Consiglio superiore della magistratura) è il seguente:
"Art 12. (Delega al Governo per la riorganizzazione del
personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al fine
di consentire il riconoscimento quali uffici di livello
dirigenziale generale dei provveditorati
dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi
di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di
livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli
uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di
quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un
ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità
nella conduzione delle sedi periferiche
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile, adeguando di conseguenza le strutture del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo
è delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la
riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici
dell'Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ampliamento delle dotazioni organiche
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile e adeguamento dei profili professionali del
personale che vi opera in relazione all'esigenza di
assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;
b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del
Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a
quella del personale di pari qualifica dei corrisondente ruolo della Polizia di Stato;
c) armonizzazione delle norme contenute nella legge
15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti;
d) riapertura dei termini previsti dall'art. 25 comma
8, della legge15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali
del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;
e) integrazione dell'organico e adeguamento dei
livelli di professionalità del personale amministrativo
delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili,
tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo
l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni
istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza;
f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel
termine di cui al comma 1, un decreto legislativo, che
preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel
Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il
personale appartenente al ruolo degli ispettori del
medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando
le dotazioni orgniche complessive del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalità di accesso al
ruolo mediante, il superamento di un concorso per titoli ed
esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;
b) prevedere la dotazione organica comunque non
superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche,
le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;
c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di
permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei
limiti di età solo per esigenze di servizio; sono esclusi
l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;
d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle competenti commssioni parlamentari,
che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione,
trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
4. L'amministrazione penitenziaria può avvalersi fino
ad integrale copertura dei posti mediante le ordinarie
procedure concorsuali di professionisti psicologi di
particolarre qualificazione, conferendo loro incarichi
individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la
retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda
spettante al personale di pari grado dell'amministrazione statale.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999,
in lire 80 miliardi per l'anno 2000, e in lire
116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è, rispettivamente, il seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - 1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
2. Può inviare messaggi alle Camere.
3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
7. Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari dello Stato.
8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
11. Può concedere grazia e commutare le pene.
12. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Per il testo dell'art. 72 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si veda la nota al titolo.
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: "Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca:
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, reca:
"Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa".
- Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, reca:
"Autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia".
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca:
"Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca:
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1954, n. 3, reca:
"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella E, allegata alla legge 15
dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria), come sostituita dalla tabella di cui
all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321
(Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici
giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia):
Sedi e circoscrizioni dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria:
Torino: Piemonte e Valle d'Aosta;
Milano: Lombardia;
Genova: Liguria;
Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
Bologna: Emilia-Romagna;
Firenze: Toscana;
Ancona: Marche;
Perugia: Umbria;
Roma: Lazio;
Pescara: Abruzzo-Molise;
Napoli: Campania;
Bari: Puglia;
Potenza: Basilicata;
Catanzaro: Calabria;
Palermo: Sicilia occidentale;
Messina: Sicilia orientale;
Cagliari: Sardegna.
- Per l'argomento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 15 dicembre 1990, n. 396, reca: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".