DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2022)
Testo in vigore dal: 31-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                             Art.9-bis. 
             (Personale dirigenziale della Presidenza). 
 
  1. In considerazione delle funzioni e  dei  compiti  attribuiti  al
Presidente, e' istituito il ruolo dei consiglieri e  dei  referendari
della Presidenza, ferma restando la disciplina  dettata  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono  inseriti,
rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia. 
  2.  Le  dotazioni  organiche  del  personale   dirigenziale   della
Presidenza sono determinate in  misura  corrispondente  ai  posti  di
funzione di prima e di seconda fascia istituiti con  i  provvedimenti
di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo  7,
commi 1 e 2. ((14)) 
  3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di  funzione  di
prima  e  seconda  fascia  con  personale  di  ruolo,  con  personale
dirigenziale  di  altre  pubbliche   amministrazioni,   chiamato   in
posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione  prevista
dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e
11, e' determinata la percentuale di posti di funzione conferibili  a
dirigenti di prestito. Nel  caso  di  conferimento  di  incarichi  di
livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati
in posizione di prestito, non si applica la disposizione  di  cui  al
terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Per  i  posti  di
funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua  ad  applicarsi
esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo 18. (13) 
  4. I posti di funzione e le relative  dotazioni  organiche  possono
essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7. 
  5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale  di
cui al comma 1 accede esclusivamente il personale  reclutato  tramite
pubblico concorso bandito ed espletato  dalla  Presidenza,  al  quale
possono essere ammessi solo i  dipendenti  di  cui  all'articolo  28,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  E'  comunque
facolta' della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere
al reclutamento dei dirigenti  tramite  corso-concorso  selettivo  di
formazione  espletato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
amministrazione. 
  6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche  di  cui  al
comma 2  sono  determinate  con  riferimento  ai  posti  di  funzione
istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, e successive modificazioni.  In  prima  applicazione  e'
riservata al personale  dirigenziale  di  prestito  una  quota  delle
dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari  al  dieci  per
cento dei rispettivi posti di  funzione,  determinati  ai  sensi  del
presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  7. In fase di prima attuazione, nel ruolo  organico  del  personale
dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche  in  soprannumero
con riassorbimento delle posizioni  in  relazione  alle  vacanze  dei
posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le  disposizioni
del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2,  della  legge  15
luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo
stesso comma 2, nonche' i titolari, in servizio presso la  Presidenza
alla data di entrata in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di  incarichi  dirigenziali  che
furono conferiti ai sensi dell'articolo  19,  comma  6,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di
referendario sono attribuite ai  dirigenti  di  prima  e  di  seconda
fascia successivamente al  riassorbimento,  nell'ambito  di  ciascuna
fascia,   delle    eventuali    posizioni    soprannumerarie.    Sono
prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al  comma  1  i  dirigenti
gia' inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la  Presidenza
e i dirigenti con incarico  di  prima  fascia.  La  collocazione  dei
dirigenti  nella  posizione  soprannumeraria   non   comporta   alcun
pregiudizio giuridico, economico e di carriera. 
  8. Successivamente alle operazioni di inquadramento  effettuate  ai
sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre  2005,
i posti di seconda fascia nel ruolo del personale  dirigenziale  sono
ricoperti: 
    a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico; 
    b) per il venticinque per cento tramite concorso  riservato,  per
titoli   ed   esame   colloquio,   ai   dipendenti   della   pubblica
amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
il possesso del diploma di laurea,  o,  in  alternativa  ai  predetti
cinque anni di servizio, muniti sia del diploma  di  laurea  che  del
diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo
post-universitario, rilasciati da istituti  universitari  italiani  o
stranieri, e che, nel periodo compreso tra  la  data  di  entrata  in
vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137,  ed  il  1°  gennaio  2003,
erano incaricati, ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o  equiparate  presso
strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di  cui  all'articolo
14 del medesimo decreto legislativo; 
    c) per il venticinque per cento tramite concorso  riservato,  per
titoli ed esame colloquio, ai  dipendenti  di  ruolo  della  pubblica
amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
anni di servizio svolti in posizioni funzionali  per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data
del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate  presso
la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  al  personale  di  ruolo
della Presidenza, in  possesso  dei  medesimi  requisiti,  che,  alla
predetta data del  1°  gennaio  2003,  si  trovava  in  posizione  di
comando,  fuori  ruolo   o   aspettativa   presso   altre   pubbliche
amministrazioni; 
    d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per  titoli
ed esame colloquio, al personale di cui all'articolo 5 della legge 15
luglio 2002, n. 145, purche' in possesso del diploma  di  laurea,  in
servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza; 
    e) per il restante dieci per cento  tramite  concorso  riservato,
per titoli ed  esame  colloquio,  agli  idonei  a  concorsi  pubblici
banditi ed espletati dalla Presidenza,  ai  sensi  dell'articolo  39,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  dell'articolo  29
della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti
dotati di alta professionalita' e che, alla data del 1° gennaio 2003,
erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la
Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo  14  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel
ruolo in posizione successiva, anche  soprannumeraria,  ai  dirigenti
inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7. 
  10. E' rimessa alla contrattazione collettiva di comparto  autonomo
del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo  di
cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni  organizzative,  delle
funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della  retribuzione
di posizione dei dirigenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 15, comma  2)
che "La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi
conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. " 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 2, comma  9)  che
"Il comma 2 dell'articolo 9-bis del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi
ai Capi dei Dipartimenti e degli  Uffici  autonomi,  concorrono  alla
determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti  di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo
del rispetto  dei  limiti  percentuali  di  incarichi  conferibili  a
soggetti esterni  ai  ruoli  dei  dirigenti  di  prima  fascia  della
Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi".