LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 18. 
 (Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). 
  2. Al Segretariato e' preposto un segretario generale, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra  i  magistrati
delle  giurisdizioni  superiori  ordinaria  ed  amministrativa,   gli
avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati,
i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla  pubblica
amministrazione. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.  30  LUGLIO  1999,  N.
303)). Il Presidente del Consiglio dei  ministri  puo',  con  proprio
decreto, nominare altresi' il vicesegretario generale scelto  tra  le
predette categorie. Con la medesima procedura puo' essere disposta la
revoca  del  decreto  di  nomina  del  segretario  generale   e   del
vicesegretario generale. 
  3. I decreti di nomina del segretario generale, del  vicesegretario
generale,  dei  capi  dei  dipartimenti  e  degli   uffici   di   cui
all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del  giuramento
del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale
ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove
pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza  del
Consiglio  dei   ministri,   sono   collocati   fuori   ruolo   nelle
amministrazioni   di   provenienza.   ((Sono   del   pari   collocati
obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di  appartenenza,
oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n.
50, i vice capi delle strutture che  operano  nelle  aree  funzionali
relative al coordinamento dell'attivita' normativa ed  amministrativa
del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione
dell'innovazione nel settore  pubblico  e  coordinamento  del  lavoro
pubblico, nonche'  il  dirigente  generale  della  polizia  di  Stato
preposto all'Ispettorato generale che e' adibito alla  sicurezza  del
Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al  suo
speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.)) 
  4. La funzione di capo dell'ufficio stampa puo' essere affidata  ad
un  elemento  estraneo  all'amministrazione,   il   cui   trattamento
economico e'  determinato  in  conformita'  a  quello  dei  dirigenti
generali dello Stato. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999 N. 303)).