DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1998, n. 504

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                              Aliquota 
 
  1. Le aliquote  dell'imposta  unica  sono  stabilite  nelle  misure
seguenti: 
   a)  per  i  concorsi  pronostici:  26,80  per  cento  della   base
imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta  aliquota,
in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera  o)  del
comma 1 dell'articolo 1 della  legge  3  agosto  1998,  n.  288,  ove
necessario per garantire l'assenza di oneri  per  il  bilancio  dello
Stato; 
   b) per le scommesse: 
    1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili,
ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile  1998,  n.  169:  22,50  per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 
    2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed  a  quota
fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della  legge
30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento  della  quota  di  prelievo
stabilita per ciascuna scommessa; 
    3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi  dalle  corse
dei cavalli e per le scommesse con modalita' di  interazione  diretta
tra i singoli giocatori: 
      3.1) nel caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro,  nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
      3.2) nel caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro,  nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli giocatori; nella  misura  del  6,8  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
      3.3) nel caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro,  nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
      3.4) nel caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro,  nella
misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli giocatori; nella  misura  del  5,5  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
      3.5) nel caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro,  nella
misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per quelle  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; (4) (5) 
    4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse
dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa. 
  2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al
numero 1) della lettera b) del comma 1 e' stabilita nella misura  del
32 per cento. 
                                                               ((10)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dal D.L. 24  giugno
2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n.
200, ha disposto (con l'art. 22, comma 16) che "Dal 1°  gennaio  2003
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle politiche agricole  e  forestali  relativamente
alle  scommesse  ippiche,  e'  disposta  la  riduzione  dell'aliquota
dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero
2), del decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  in  misura
necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle
scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto
alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un  aumento  medio  di
4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore  nazionale,
e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota  fissa,  della
misura percentuale del corrispettivo spettante ai  concessionari  per
il servizio di raccolta delle scommesse. Con  lo  stesso  decreto  e'
ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta  unica  di  cui  al
citato articolo 4, comma  1,  lettera  b),  numero  1),  del  decreto
legislativo n. 504 del 1998". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2a) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
284) che "a partire dal 1  gennaio  2005,  in  funzione  delle  nuove
modalita' di finanziamento del CONI  di  cui  ai  commi  281  e  282,
l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli, di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre  1998,  n.
504, e' fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo
stabilita  per  ciascuna  scommessa.  Dalla  stessa  data  cessa   la
corresponsione delle quote di  prelievo  sull'ammontare  lordo  delle
scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti  entro
i termini stabiliti  dal  regolamento  di  gioco,  per  le  scommesse
indette dopo il 1 gennaio 2005, sono acquisite dall'erario". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto che  la  suddetta  modifica  ha
effetto dal 1° gennaio 2007. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 giugno 2009, n. 77,  ha  disposto  (con  l'art.  12,  comma  1,
lettera g)) che "[...] Conseguentemente, a decorrere  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
relativo decreto dirigenziale all'articolo 4, comma  1,  lettera  b),
numero 3), del decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  le  parole:  "e  per  le  scommesse   con
modalita' di interazione diretta tra i  singoli  giocatori",  ovunque
ricorrano, e le parole: "e per quelle con  modalita'  di  interazione
diretta tra i singoli giocatori" sono soppresse". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1052) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita: 
  a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro  e  al
gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme
che, in base al regolamento di gioco,  non  risultano  restituite  al
giocatore; 
  b) per le scommesse a quota fissa, escluse  le  scommesse  ippiche,
nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica,
e del 24 per cento, se la  raccolta  avviene  a  distanza,  applicata
sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; 
  c) per le scommesse  a  quota  fissa  su  eventi  simulati  di  cui
all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella
misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme  che,  in
base  al  regolamento  di  gioco,  sono  restituite  in  vincite   al
giocatore".