stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1998, n. 504

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-2-1999 al: 31-12-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti;
Visto il comma 2 del citato articolo 1 il quale prevede che nell'esercizio della predetta delega si provvede altresì al riordino dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione dell'imposta
1. La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Avvertenza:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379), così recita:
"2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;
b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;
c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;
e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, si veda in nota al titolo.
- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca: "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 49".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina delle attività di giuoco), così recita:
"Art. 6. - È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.
La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.
Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3.
Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore".
- Il testo dell'art. 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), così recita:
"27. L'accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento".
- Il testo dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così recita:
"Art. 88 (Art. 86 testo unico 1926). - Non può essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.
Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse".