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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1998, n. 504

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
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Art. 4

Aliquota
1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; (4) (5)
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 è stabilita nella misura del 32 per cento.
((10))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dal D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 22, comma 16) che "Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998".
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AGGIORNAMENTO (2a)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 284) che "a partire dal 1 gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1 gennaio 2005, sono acquisite dall'erario".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 2007.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera g)) che "[...] Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori" sono soppresse".
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1052) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore".