DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 10-bis 
     (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  lo  straniero
che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio  dello  Stato,  in
violazione delle disposizioni del presente  testo  unico  nonche'  di
quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007,  n.  68,  e'
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000  euro.  Al  reato  di  cui  al
presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  allo
straniero destinatario del provvedimento di  respingimento  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato  durante
i controlli della polizia di  frontiera,  in  uscita  dal  territorio
nazionale. 
  3. Al procedimento penale per  il  reato  di  cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  20-bis,  20-ter  e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
  4.  Ai  fini  dell'esecuzione   dell'espulsione   dello   straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non  e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da  parte  dell'autorita'
giudiziaria  competente  all'accertamento  del  medesimo  reato.   Il
questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione  ovvero  del
respingimento  di  cui  all'articolo  10,  comma   2,   all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
  5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione
o del respingimento ai sensi dell'articolo  10,  comma  2,  pronuncia
sentenza  di  non  luogo  a  procedere.  Se  lo   straniero   rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine  previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del  codice  di
procedura penale. 
  6.  Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda  di   protezione
internazionale di cui al decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.
251, il procedimento  e'  sospeso.  Acquisita  la  comunicazione  del
riconoscimento della protezione  internazionale  di  cui  al  decreto
legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  del  rilascio  del
permesso di soggiorno nelle ipotesi ((di cui all'articolo  32,  comma
3, del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  nonche'  nelle
ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater,
42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di  cui  all'articolo
10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,)) il giudice pronuncia  sentenza
di non luogo a procedere.