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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2017)
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Testo in vigore dal:  21-3-1998

Art. 234

a) nel n. 1 le parole "pretore, qualora il comune, in cui il notaio aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi" sono sostituite dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza";
b) il n. 2 è abrogato.
Note all'art. 234:
- Il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, reca: "Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili.".
- Il testo vigente dell'art. 25 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 25. - Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 149 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che:
1 la notizia della morte del notaio, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel secondo comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso;
3 non è richiesto l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto, o di un consigliere da lui delegato, per la consegna all'archivio notarile negli atti del notaio cessato dall'esercizio e traslocato ad altro distretto.
Il sigillo del notaio cessato dall'esercizio o traslocato ad altra sede è annullato, nella forma stabilita dall'art. 40 della citata legge sul notariato, d'ordine del capo dell'archivio notarile distrettuale.
Il compenso previsto nell'ultimo comma dell'art. 62 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, può raggiungere la somma di lire tre al giorno.".