stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2017)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-3-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 16  luglio  1997,  n.  254,  recante
delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti  legislativi
diretti ad istituire, in vista di una  piu'  razionale  distribuzione
delle competenze degli uffici giudiziari, il giudice unico  di  primo
grado; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  a   norma
dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 febbraio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'ufficio del pretore  e'  soppresso,  fatta  salva  l'attivita'
necessaria per l'esaurimento degli  affari  pendenti  secondo  quanto
previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui e'  diversamente
disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite
al tribunale ordinario. 
  2. Nel primo comma dell'articolo 1 del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12 e' soppressa la lettera b). 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
            - Il testo vigente  dell'art.  1  del  regio  decreto  30
          gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento   giudiziario),   come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente: 
            "Art. 1. - La giustizia, nelle materie civile  e  penale,
          e' amministrata: 
             a) dal giudice di pace; 
             c) dal tribunale ordinario; 
             d) dalla corte di appello; 
             e) dalla corte di cassazione; 
             f) dal tribunale per i minorenni; 
             g) dal magistrato di sorveglianza; 
             h) dal tribunale di sorveglianza. 
             Sono   regolati   da   leggi   speciali    l'ordinamento
          giudiziario dell'impero e degli  altri  territori  soggetti
          alla   sovranita'    dello    Stato,    le    giurisdizioni
          amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonche'
          le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.".