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REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario. (041U0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2024)
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Testo in vigore dal:  21-4-1941

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re Imperatore la facoltà di modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine;
Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'unito testo dell'«Ordinamento giudiziario», allegato al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e dal Ministro delle finanze.

Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941-XIX.