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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2017)
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Testo in vigore dal:  21-3-1998

Art. 169

1. Il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Capo VI
Capacità e composizione del giudice
Art. 33. (Capacità del giudice). - 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.
Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419, 420 comma 3, 426, 428, 429 comma 2, 430, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 434 comma 2, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578 comma 1, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennalo 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'articolo 25 comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
Art. 33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge, il tribunale giudica in composizione monocratica.
Art. 33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.".