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LEGGE 18 novembre 1995, n. 496

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 26-11-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal:  8-4-1997
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Art. 10

1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla tabella 1 allegata alla convenzione, in violazione del divieto di cui all' articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articololo 3, comma 2, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni di lire.
2. Chiunque
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esporta i composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.
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3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222.
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