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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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Testo in vigore dal:  22-7-2012
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Art. 25

(Mancanza dell'autorizzazione)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzaionz di cui
((agli articoli 10-bis e 13))
effettua esportazione, importazione
((, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonché trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,))
, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni.
2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni.
3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione
((e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri))
, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni. (2)

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che l'entità minima della multa prevista dall'art. 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è elevata a cinquanta milioni di lire.