DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
Testo in vigore dal: 6-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                       Ordinamento degli enti 
 
  1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto  e'
determinato dai regolamenti previsti  dal  comma  2  dell'art.  1  in
conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 
  2. Sono organi degli Enti: 
    a) il presidente; 
    a-bis)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  10  MAGGIO  2023,  N.   51,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 87; 
    a-ter) il consiglio di amministrazione; 
    b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; 
    c) il collegio dei sindaci; 
    d) il direttore generale. (9) 
  3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca
e presiede il  consiglio  di  amministrazione;  puo'  assistere  alle
sedute del consiglio di  indirizzo  e  vigilanza.  Il  Presidente  e'
nominato ai sensi  della  legge  24  gennaio  1978,  n.  14,  con  la
procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
tra  persone  di  comprovata  competenza  e   professionalita',   con
specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita' e  indipendenza,
nel  rispetto  dei  criteri   di   imparzialita'   e   garanzia;   la
deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MAGGIO 2023,  N.  51,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 87. 
  4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce  i  programmi  e
individua  le  linee   di   indirizzo   dell'ente;   elegge   tra   i
rappresentanti  dei  lavoratori  dipendenti  il  proprio  presidente;
nell'ambito della programmazione generale,  determina  gli  obiettivi
strategici pluriennali; definisce, in sede  di  autoregolamentazione,
la  propria  organizzazione  interna,  nonche'  le  modalita'  e   le
strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo
interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto  legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per  acquisire  i
dati e gli elementi relativi alla  realizzazione  degli  obiettivi  e
alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive
di carattere generale relative all'attivita'  dell'ente;  approva  in
via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,  nonche'
i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento  e
disinvestimento,  entro  sessanta  giorni  dalla  deliberazione   del
consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza  tra  i  due
organi, il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  provvede
all'approvazione  definitiva.  Almeno  trenta  giorni   prima   della
naturale  scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
cessazione o decadenza del presidente, il consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina  di
cui al comma 3. I componenti dell'organo di  controllo  interno  sono
nominati dal presidente  dell'ente,  d'intesa  con  il  consiglio  di
indirizzo e  vigilanza.  Il  consiglio  dell'INPS  e  dell'INPDAP  e'
composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza
delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra
le organizzazioni maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale
dei datori  di  lavoro  e,  relativamente  all'INPS,  dei  lavoratori
autonomi,  secondo  criteri  che  tengano  conto  delle  esigenze  di
rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di
ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL  e'  composto  da
venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;  i  restanti  ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori  autonomi  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo  i  medesimi  criteri
previsti dal presente  comma  in  relazione  all'INPS.  Il  consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri  scelti  secondo  i  criteri
predetti.(8) 
  5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani  pluriennali,
i criteri generali dei piani di investimento  e  disinvestimento,  il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo; propone al  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali la nomina  del  direttore  generale;
approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera  i
piani d'impiego dei fondi disponibili  e  gli  atti  individuati  nel
regolamento interno di organizzazione e  funzionamento;  delibera  il
regolamento  organico  del  personale,  sentite   le   organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative   del   personale,   nonche'
l'ordinamento dei servizi, la  dotazione  organica  e  i  regolamenti
concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i  regolamenti  di
cui all'articolo 10 del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.  48;
trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e  vigilanza  una
relazione  sull'attivita'  svolta  con  particolare  riferimento   al
processo produttivo e al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra
relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza.
Il consiglio  esercita  inoltre  ogni  altra  funzione  che  non  sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi  dell'ente.  Il
consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo  presiede,
e  da  quattro  membri,  tutti  scelti  tra  persone  di   comprovata
competenza e professionalita', con specifica  esperienza  nonche'  di
indiscussa moralita' e indipendenza,  nel  rispetto  dei  criteri  di
imparzialita' e garanzia. Si applicano,  riguardo  ai  requisiti,  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di
amministrazione  e'  incompatibile  con  quella  di  componente   del
consiglio di indirizzo e vigilanza. 
  6. Il direttore generale e' nominato  dal  Ministro  del  lavoro  e
delle   politiche   sociali,   su   proposta   del    consiglio    di
amministrazione,   tra   persone   di   comprovata    competenza    e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza,  nel
rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia; puo' assistere alle
sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la  responsabilita'
dell'attivita'  diretta  al  conseguimento  dei  risultati  e   degli
obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione;  sovraintende  al
personale e all'organizzazione dei  servizi,  assicurandone  l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di
cui agli articoli 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1970, n. 639 ((,)) e 48 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,
nonche' tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. 
  7. Il collegio  dei  sindaci,  che  esercita  le  funzioni  di  cui
all'art. 2403 e seguenti del  codice  civile,  e'  composto:  a)  per
l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale   e   tre   in
rappresentanza del Ministero del tesoro; b)  per  l'INPDAP  da  sette
membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale e quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza
del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  due  in
rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei  rappresentanti  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di
presidente. I  rappresentanti  delle  Amministrazioni  pubbliche,  di
qualifica non inferiore a dirigente generale,  sono  collocati  fuori
ruolo  secondo   le   disposizioni   dei   vigenti   ordinamenti   di
appartenenza. Per ciascuno  dei  componenti  e'  nominato  un  membro
supplente. (9) 
  8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base di  designazioni  delle
confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma  4.  La  nomina
del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7  e  8,
della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il consiglio di  amministrazione  e'
nominato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 9. Gli organi di cui al comma 2 durano  in  carica  quattro  anni  a
decorrere dalla data  di  insediamento  ((;  l'incarico  puo'  essere
rinnovato)) una sola volta, anche non  consecutiva.  I  membri  degli
organi  collegiali  cessano   dalle   funzioni   allo   scadere   del
quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel  corso  di  esso,  in
sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 
  10. Per l'INPS continuano  ad  operare  i  comitati  amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1,  punto  4),
della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della
predetta legge e' composto, oltre che dal  presidente  dell'Istituto,
che lo presiede, dai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,  integrati  da
due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente,
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e  del  Ministero
del tesoro. 
  11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei  componenti
del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Ai  predetti  fini,  ferme
restando le misure di contenimento della spesa  gia'  previste  dalla
legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il  30  aprile
2019, ulteriori interventi di  riduzione  strutturale  delle  proprie
spese di funzionamento.  Le  predette  misure  sono  sottoposte  alla
verifica  del  collegio  dei  sindaci  dei  rispettivi   Istituti   e
comunicate ai Ministeri vigilanti. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 7,  comma  9)  che
"Con  effetto  dalla  ricostituzione  dei  consigli  di  indirizzi  e
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo  30
giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti  e'  ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 7, lettera d))  che  "sono
eliminati  gli   ultimi   tre   periodi   del   medesimo   comma   5,
dall'espressione "Il consiglio e' composto" a quella "componente  del
consiglio di vigilanza."". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che
"Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del  decreto  legislativo
30 giugno 1994, n. 479 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
degli Enti soppressi ai sensi del comma  1,  cessano  dalla  data  di
adozione dei decreti di cui al comma 2." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 5, lettera  b))  che  "La
disposizione di cui all'articolo  3,  comma  7,  del  citato  decreto
legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che  i  relativi
posti  concorrono  alla  determinazione  delle  percentuali  di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza".