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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  28-3-1989

Art. 10

(Collegio dei sindaci).
1. Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione.
2. Il collegio sindacale e composto da:
a) quattro rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente;
b) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con la qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di vice presidente.
3. Per ciascuno dei componenti del collegio e nominato un membro supplente.
4. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.
5. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei quali può essere scelto anche tra quelli supplenti.
6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studio o di consulenza.
7. Il colleggio dei sindaci e costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
8. Il presidente del collegio e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto e designato, tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, il vice presidente del collegio.
9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci ed il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in, contrasto o incompatibile con il presente articolo.
Nota all'art. 10, comma 9:
L'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 35 del D.P.R. n. 1077/1970, e così formulato:
"Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento".