LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

note: Entrata in vigore della legge: 18-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 12-9-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                     Accertamento dell'handicap 
 
  1. Gli accertamenti relativi alla  minorazione,  alle  difficolta',
alla  necessita'  dell'intervento  assistenziale  permanente  e  alla
capacita' complessiva individuale residua,  di  cui  all'articolo  3,
sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre  1990,  n.  295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto  nei  casi
da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali. (2) (16)
(19) 
  ((1-bis). Nel caso in cui  gli  accertamenti  di  cui  al  comma  1
riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche  di  cui
alla legge 15 ottobre 1990,  n.  295,  sono  composte  da  un  medico
legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui
uno specialista  in  pediatria  o  in  neuropsichiatria  infantile  e
l'altro specialista nella patologia  che  connota  la  condizione  di
salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente
specialistico o da un  operatore  sociale,  o  da  uno  psicologo  in
servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma  1,  individuati
dall'ente locale o dall'INPS quando  l'accertamento  sia  svolto  dal
medesimo  Istituto  ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   22,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da  un
medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma  11,  della  stessa
legge  15  luglio  2011,  n.  111,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2, comma  2)  che
"Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, non si pronunci  entro  novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via
provvisoria, ai soli fini  previsti  dall'articolo  33  della  stessa
legge, da  un  medico  specialista  nella  patologia  denunciata,  in
servizio  presso  l'unita'  sanitaria  locale  da  cui  e'  assistito
l'interessato". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione
medica di cui all'articolo 4 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria  competenza
di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di
presentazione della domanda". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 19, comma 11) che "Le
commissioni mediche di cui all'articolo  4  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, nei  casi  di  valutazione  della  diagnosi  funzionale
costitutiva del diritto  all'assegnazione  del  docente  di  sostegno
all'alunno  disabile,  sono  integrate   obbligatoriamente   con   un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dal D.L. 24 giugno  2014,
n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014,  n.  114
ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non  si  pronunci
entro quarantacinque giorni dalla presentazione  della  domanda,  gli
accertamenti sono  effettuati,  in  via  provvisoria,  ai  soli  fini
previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un
medico  specialista  nella  patologia  denunciata  ovvero  da  medici
specialisti nelle patologie denunciate, in servizio  presso  l'unita'
sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato."; 
  - (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La  commissione  medica  di  cui
all'articolo  4  della  legge  5  febbraio   1992,   n.   104,   deve
pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di  propria  competenza  di
cui al medesimo articolo  4,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda. ". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art.  19,  comma
2) che la presente modifica ha effetto  a  decorrere  dal  1  gennaio
2019. 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma  2)  che  la
modifica di cui  al  comma  1-bis  ha  effetto  a  decorrere  dal  1°
settembre 2019.