DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 266

Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
              Agenzia per i servizi sanitari regionali 
 
  1. E' istituita una agenzia  dotata  di  personalita'  giuridica  e
sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita', con compiti di
supporto delle attivita' regionali, di  valutazione  comparativa  dei
costi  e  dei  rendimenti  dei  servizi  resi  ai  cittadini   e   di
segnalazione di disfunzioni e sprechi nella  gestione  delle  risorse
personali  e  materiali   e   nelle   forniture,   di   trasferimento
dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2001, N. 17, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 MARZO 2001, N. 129. 
  3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  della  sanita',
tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e
programmazione    dei    servizi     sanitari,     anche     estranei
all'ammistrazione. Il direttore e' assunto con contratto  di  diritto
privato di durata quinquennale non rinnovabile. 
  4. Per consentire all'Agenzia  di  fare  fronte  tempestivamente  e
compiutamente ai propri compiti  istituzionali,  in  particolare  per
quanto concerne  il  supporto  al  Ministero  della  sanita'  per  la
definizione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  da  correlare
effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili,  la
dotazione organica del relativo personale e' determinata in cinquanta
unita' di personale di ruolo e in  trenta  unita'  di  personale  con
contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia puo'  avvalersi  di
esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  nel
limite massimo di dieci unita'. 
  5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si  fa  fronte  con  un
contributo annuo a carico dello Stato pari a  lire  12,8  miliardi  a
partire dall'anno  2001.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 2, lettera  b),  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminata
dalla  tabella  C  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (legge
finanziaria 2001). 
  6. Sono abrogati i commi 11  e  12  dell'art.  53  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833. ((7)) 
    
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
357) che "La gestione  amministrativa  del  programma  di  ECM  e  il
supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui
all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  assume  la
denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali,
organo tecnico-scientifico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  che
svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del  Ministro
della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e  di
Bolzano".