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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1993
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal:  31-12-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 9-bis

Definizione delle controversie
1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.
2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il
(( 31 dicembre 2006 ))
, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso.
L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.
4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.
5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.(4)
6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1 settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, ha disposto (con l'art. 71, comma 3) che "ll termine per le attività del commissario di cui all'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato al 15 ottobre 1995."