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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal:  9-2-1995

Art. 7

Disposizioni in materia di lavori pubblici
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorché scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.".
2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.".
3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.
2. La definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993 e che deve essere confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, avviene, tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentate all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo, previa relazione della direzione dei lavori, in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede soltanto, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore dei lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante. L'avvenuta definizione viene comunicata alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.
3. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente.
4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.
5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.
6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1 settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.".
4. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.".
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
6. Le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.