DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal: 9-2-1995
                               Art. 7.
             Disposizioni in materia di lavori pubblici

  1.  Il  comma  2  dell'articolo  8 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente:
  "2.  La  prosecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi non
revocati  avviene  sulla  base della situazione di fatto e di diritto
esistente,  restando esclusa ogni possibilita' di proroghe ai termini
di  chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di
forza  maggiore.  Le  variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali   alla   natura   delle   opere   affidate,  ovvero  opere
complementari  o  aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendano indispensabili per la funzionalita' e la fruibilita' delle
opere   medesime,   purche'   nell'ambito  dell'importo  previsto  in
convenzione.     Le     relative    perizie,    previa    valutazione
tecnico-economica   da   parte   del   Nucleo  di  valutazione  degli
investimenti   pubblici,  saranno  sottoposte,  entro  quarantacinque
giorni,  da  parte  della Direzione generale competente, corredate da
apposita  relazione  del  Nucleo  ispettivo  per  la  verifica  degli
investimenti  pubblici,  all'approvazione  del  CIPE.  Le  variazioni
progettuali,  regolarmente  approvate,  che  non comportino modifiche
essenziali  alla  natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla
qualita'   delle   stesse   sono   consentite   purche'   nell'ambito
dell'importo   previsto   in   convenzione.   Le  proroghe  richieste
anteriormente  alla  data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia
pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo
richiesto.  Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1,
comma  4,  del  decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  i termini
previsti   dalle   relative   convenzioni,  ancorche'  scaduti,  sono
prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.".
  2.  Il  comma  6  dell'articolo  8 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente:
  "6.  Gli  interventi  di cui al presente articolo sono proseguiti e
completati  secondo  le  disposizioni legislative, regolamentari ed i
provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni
che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della
Cassa depositi e prestiti.".
  3.  Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
e' aggiunto il seguente:
  "Art.  9-bis  (Definizione delle controversie). - 1. Per i progetti
speciali  e  le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali,
in  attuazione  della  delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato
gia' disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi,
enti  pubblici,  consorzi  di  bonifica  e  consorzi  per  le aree di
sviluppo  industriale,  la competenza per la definizione dei relativi
rapporti  e'  attribuita  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  con  le
modalita'  di  cui  all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora,
per  detti  progetti  ed  opere,  alla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  sia  in  atto  una  procedura  contenziosa, ovvero
sussistano  pretese  di  maggiori  compensi  a  qualsiasi  titolo, il
trasferimento   alla   Cassa  depositi  e  prestiti  avviene  solo  a
contenzioso definito.
  2.  La  definizione  bonaria delle controversie aventi ad oggetto i
progetti  speciali  e  le  opere  di  cui al comma 1, per i quali gli
appaltatori  abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre
1993  e  che  deve  essere  confermata  entro  quindici giorni dal 10
dicembre  1994,  avviene,  tenendo  conto  delle  pretese di maggiori
compensi gia' presentate all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in
base   ad   una   certificazione   rilasciata,   sotto   la   propria
responsabilita',  dal  collaudatore  o dalla commissione di collaudo,
previa  relazione della direzione dei lavori, in ordine all'entita' e
alla  fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o
della  commissione  di  collaudo,  alla  dichiarazione  di  cui sopra
provvede  soltanto,  sotto  propria responsabilita', la direzione dei
lavori  (direttore  dei lavori, ingegnere capo). La definizione delle
controversie  consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo
non   superiore   al   40  per  cento  della  somma  certificata  dal
collaudatore  o  dalla  direzione  dei lavori. In caso di discordanza
dell'ammontare  tra  la dichiarazione del collaudatore e quella della
direzione  dei  lavori,  il calcolo viene effettuato sulla cifra piu'
favorevole  per  la stazione appaltante. L'avvenuta definizione viene
comunicata  alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento
degli importi concordati.
  3.  Qualora  l'istanza  di  definizione bonaria abbia ad oggetto un
giudizio  pendente  sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli
arbitri,  il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del
procedimento.  Nel  caso  sia  stata promossa l'esecuzione forzata in
base  ad  una  sentenza  provvisoriamente  esecutiva  o  ad  un  lodo
arbitrale,  la sospensione opera anche nei confronti del procedimento
esecutivo.  L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende
comprensivo  anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa,
estingue il giudizio pendente.
  4.  Alla  chiusura  del  contenzioso  per  il  quale  non sia stata
presentata   istanza   di   definizione   transattiva,  nonche'  alla
definizione  delle  istanze non esaminate dal commissario liquidatore
alla  data  del  31  dicembre  1993, provvede il Ministero dei lavori
pubblici.
  5.  Le  funzioni  demandate  al  commissario  liquidatore, ai sensi
dell'articolo  19,  limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al
comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attivita'
dello  stesso  commissario,  al  Ministero dei lavori pubblici che vi
provvede,  tramite  il  commissario  ad  acta,  fino alla data del 30
aprile  1995.  Decorso  tale termine il Ministero dei lavori pubblici
assume la diretta gestione delle attivita'.
  6.  Per  la definizione delle attivita' previste dai commi 2, 3 e 4
dell'articolo   9,   dal  comma  5  del  presente  articolo,  nonche'
dall'articolo  10,  in  favore del commissario ad acta possono essere
disposte   apposite   aperture  di  credito.  I  relativi  ordini  di
accreditamento  sono  emessi  in  deroga ai limiti di somma stabiliti
dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora
gli  stessi  non  siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono
stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
  7.  Per  lo  svolgimento  delle proprie attivita' il commissario ad
acta   si   avvale   anche   degli  uffici  decentrati  e  periferici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
  8. Per gli eventuali completamenti, nonche' per la realizzazione di
nuovi  interventi,  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  applica  le
disposizioni  contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e
23  maggio  1924,  n. 827, sulla contabilita' generale dello Stato, e
successive  modificazioni  e integrazioni, salva l'applicazione della
normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
  9.  Gli  oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto  con  il  Ministro  dei  lavori pubblici, per i compensi del
commissario  ad  acta,  nonche'  per  i  componenti della commissione
consultiva  nominata  con decreto del Ministro dei lavori pubblici in
data  1 settembre 1993 e per non piu' di cinque consulenti giuridici,
da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della
quota  del  Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5, assegnata al
Ministero dei lavori pubblici.".
  4.  Al  comma  1  dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
disponibilita'   esistenti   sul  conto  corrente  di  tesoreria  per
l'attuazione  degli  interventi  del Ministero dei lavori pubblici di
cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania,  Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del  novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con
decreto  legislativo  30  marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnate, con decreto del
Ministro  del  tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici.".
  5.  La  Cassa  depositi  e prestiti e' autorizzata ad anticipare le
somme  occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione
CIPE  del  21  settembre  1993,  secondo  le  modalita'  e condizioni
stabilite  dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96.
  6.  Le  somme  derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze,
rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di
competenza  del  Ministero  dei lavori pubblici, ai sensi del decreto
legislativo  n.  96  del  1993, sono versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con decreto del Ministro del
tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori  pubblici  per  l'anno  1994 e corrispondente capitolo per gli
anni successivi.