DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 18-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis. 
(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) 
 
  1. I provvedimenti di nomina dei direttori  generali  delle  unita'
sanitarie  locali  e  delle   aziende   ospedaliere   sono   adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3. ((47)) 
  2. La nomina del direttore  generale  deve  essere  effettuata  nel
termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data   di   vacanza
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica  l'articolo  2,  comma
2-octies.((47)) 
  3. La regione provvede alla nomina  dei  direttori  generali  delle
aziende e degli enti del  Servizio  sanitario  regionale,  attingendo
obbligatoriamente  all'elenco  regionale  di  idonei,   ovvero   agli
analoghi  elenchi  delle  altre  regioni,  costituiti  previo  avviso
pubblico  e  selezione  effettuata,  secondo  modalita'   e   criteri
individuati dalla regione, da parte  di  una  commissione  costituita
dalla  regione  medesima  in  prevalenza  tra  esperti  indicati   da
qualificate  istituzioni  scientifiche  indipendenti,  di   cui   uno
designato dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Gli
elenchi sono aggiornati almeno  ogni  due  anni.  Alla  selezione  si
accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata  esperienza
dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel   campo   delle   strutture
sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia  gestionale
e  con  diretta  responsabilita'  delle  risorse  umane,  tecniche  o
finanziarie, nonche' di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla
regione.  La  regione  assicura,  anche  mediante  il  proprio   sito
internet, adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il
rettore  per  la   nomina   del   direttore   generale   di   aziende
ospedaliero-universitarie. (41)((47)) 
  4. I direttori generali nominati devono  produrre,  entro  diciotto
mesi  dalla  nomina,  il  certificato  di  frequenza  del  corso   di
formazione in materia di  sanita'  pubblica  e  di  organizzazione  e
gestione sanitaria. I predetti corsi  sono  organizzati  ed  attivati
dalle regioni, anche in ambito interregionale  ed  in  collaborazione
con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai
sensi dell'articolo  16-ter,  operanti  nel  campo  della  formazione
manageriale,  con  periodicita'  almeno  biennale.  I  contenuti,  la
metodologia delle attivita' didattiche,  la  durata  dei  corsi,  non
inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore  a
sei mesi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del  Ministro
della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. I direttori generali in carica alla data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,  producono  il
certificato di cui al presente comma  entro  diciotto  mesi  da  tale
data.((47)) 
  5.  Al  fine  di  assicurare  una  omogeneita'  nella   valutazione
dell'attivita' dei direttori generali, le regioni concordano, in sede
di Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome,  criteri  e
sistemi per valutare e  verificare  tale  attivita',  sulla  base  di
obiettivi di salute e  di  funzionamento  dei  servizi  definiti  nel
quadro della programmazione regionale,  con  particolare  riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei
servizi sanitari e al rispetto degli  equilibri  economico-finanziari
di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti
anche  dall'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali.
All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono
ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e
di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative  risorse,
ferma  restando  la  piena   autonomia   gestionale   dei   direttori
stessi.((47)) 
  6. Trascorsi  diciotto  mesi  dalla  nomina  di  ciascun  direttore
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti  e  il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere
del sindaco o della conferenza dei sindaci  di  cui  all'articolo  3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del  direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.((47)) 
  7. Quando  ricorrano  gravi  motivi  o  la  gestione  presenti  una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o  del
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,
la  regione  risolve  il  contratto  dichiarando  la  decadenza   del
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi  la
regione provvede previo parere della Conferenza di  cui  all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel  termine  di  dieci  giorni  dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione  del  contratto
puo' avere comunque corso.  Si  prescinde  dal  parere  nei  casi  di
particolare gravita' e  urgenza.  Il  sindaco  o  la  Conferenza  dei
sindaci di cui all'articolo 3,  comma  14,  ovvero,  per  le  aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2,  comma  2-bis,  nel
caso  di  manifesta  inattuazione  nella  realizzazione   del   Piano
attuativo locale,  possono  chiedere  alla  regione  di  revocare  il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove  il  contratto
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di
cui al comma 6 e al presente comma riguardano  i  direttori  generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis  e'  integrata  con  il  sindaco  del  comune  capoluogo  della
provincia in cui e' situata l'azienda.((47)) 
  7-bis.  L'accertamento  da  parte   della   regione   del   mancato
conseguimento degli obiettivi di salute e  assistenziali  costituisce
per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta
la decadenza automatica dello stesso.((47)) 
  8. Il rapporto di lavoro  del  direttore  generale,  del  direttore
amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e'  regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e  non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in  osservanza  delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione  del  rapporto  con  il  direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore  generale,  del  direttore  sanitario   e   del   direttore
amministrativo e' definito, in sede  di  revisione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n.  502,  anche
con  riferimento  ai  trattamenti   previsti   dalla   contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza  medica
e amministrativa.((47)) 
  9. La regione puo' stabilire che il conferimento  dell'incarico  di
direttore  amministrativo  sia  subordinato,  in  analogia  a  quanto
previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla  frequenza
del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico
di direttore generale o del corso di formazione  manageriale  di  cui
all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
dicembre 1997, n. 484, o di altro  corso  di  formazione  manageriale
appositamente programmato.((47)) 
  10. La  carica  di  direttore  generale  e'  incompatibile  con  la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.((47)) 
  11. La nomina a  direttore  generale,  amministrativo  e  sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in  aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del  posto.  L'aspettativa
e' concessa entro sessanta giorni  dalla  richiesta.  Il  periodo  di
aspettativa e' utile ai fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.  Le  amministrazioni  di   appartenenza   provvedono   ad
effettuare   il   versamento   dei   contributi   previdenziali    ed
assistenziali  comprensivi  delle  quote  a  carico  del  dipendente,
calcolati  sul  trattamento  economico  corrisposto  per   l'incarico
conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo  3,  comma  7,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181,  e  a  richiedere  il
rimborso  di  tutto  l'onere  da  esse   complessivamente   sostenuto
all'unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la
quale   procede   al   recupero   della   quota    a    carico    del
l'interessato.((47)) 
  12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori  dei  casi  di
cui  al  comma  11,   siano   iscritti   all'assicurazione   generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima,
la contribuzione dovuta sul  trattamento  economico  corrisposto  nei
limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7,  del  decreto
legislativo 24 aprile 1997, n.181, e' versata  dall'unita'  sanitaria
locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della
quota a carico del l'interessato.((47)) 
  13. In sede di revisione del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n.  502,  si  applica  il  comma  5  del
presente articolo.((47)) 
  14. Il rapporto di lavoro  del  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.29,
e, successive modificazioni. Per la programmazione  delle  assunzioni
si applica l'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e
successive modificazioni.((47)) 
  15. In sede di prima applicazione, le regioni possono  disporre  la
proroga dei contratti con i direttori  generali  in  carica  all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi.((47)) 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 13 settembre 2012, n.  158,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 2)
che "Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli  3-bis,  comma
3, e  15  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di  nomina
dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, nonche' dei direttori di struttura  complessa,  pendenti
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le  predette
modifiche non si applicano altresi'  agli  incarichi  gia'  conferiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla  loro
scadenza". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le  regioni  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
predispongono ovvero  aggiornano  gli  elenchi  di  cui  all'articolo
3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive modificazioni, come sostituito dal comma  1,  lettera  a),
del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che " A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale  di
cui  all'articolo  1,  sono  abrogate  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  di
cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e  commi  13  e  15.
Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati  dell'articolo  3-bis
devono,   conseguentemente,   intendersi   come   riferimenti    alle
disposizioni del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che  "Restano  altresi'
ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 per
la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9
a 12 e 14 dell'articolo 3-bis, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, non abrogate  dal  presente
decreto".