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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 443

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2023)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 108

(Accertamento dei requisiti attitudinali)
1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato è proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.
2. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
((
3. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse e i commi 4 e 5 sono abrogati
))
4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti. (8)
5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia. (8)
6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.

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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 30 novembre 2000, n. 356 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneità o non idoneità".