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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 febbraio 1947, n. 39

Modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1970)
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Testo in vigore dal:  1-3-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Relativamente ai contratti di locazione e di sublocazione, prorogati ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, e del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 428, il conduttore ed il subconduttore hanno diritto ad una ulteriore proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1947, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto Contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
Salvo quanto disposto dall'art. 12, la norma, del comma precedente si applica anche ai contratti di locazione e di sublocazione stipulati dopo la entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, ed in corso alla data del presente decreto.