stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 428

Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/1958)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-6-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Considerata la necessità di addivenire alla sistemazione del pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Il pagamento dei debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni e lavori resi o effettuati da privati alle Amministrazioni dello Stato - ivi comprese quelle aventi ordinamento autonomo - anteriormente alla data di liberazione delle singole zone si effettua, salvo quanto disposto ai seguenti articoli:
a) per contanti, quando l'importo di ciascuno di essi non supera le L. 500.000;
b) pei 70% in contanti e pel 30% mediante titoli del Debito pubblico, quando l'importo di ciascuno di essi supera le L. 500.000; qualora la quota da corrispondere in contanti risulti inferiore alle L. 500.000, la quota stessa è aumentata fino al raggiungimento di tale comma.
Il pagamento delle quote in contanti d'importo superiore a L. 2.000.000 è subordinato al preventivo benestare del Ministero del tesoro.
Nel caso di debiti pagabili in forma rateale, le disposizioni di cui al 1° comma si applicano con riferimento all'ammontare residuo di ciascuno di essi, ferme restando le ratizzazioni stabilite.