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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani. (045U0669)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1948)
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Testo in vigore dal:  22-12-1946
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Art. 26



Relativamente ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore ha diritto alla proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1946, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta al conduttore sia nei confronti dei locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 428, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " I termini previsti dagli articoli 9, 11, 12, 15 penultimo comma e 26 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sono prorogati fino al 28 febbraio 1947, termine entro il quale verrà emanata la nuova disciplina sulle locazioni degli immobili urbani."