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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 669

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani. (045U0669)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1948)
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Testo in vigore dal:  13-11-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, contenente disposizioni per la riduzione delle pigioni;
Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, recante disposizioni contro i perturbamenti del mercato e gli inasprimenti del costo della vita;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;
Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, relativo al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relativo alla proroga, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;
Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, contenente norme relative agli affitti degli immobili urbani;
Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1189, contenente disposizioni in materia di subaffitto di appartamenti vuoti o mobiliati;
Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100, relativo alla proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;
Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, contenente disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 6 B, contenente norme di eccezione all'esecuzione degli sfratti;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, recante provvedimenti relativi al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 415 e 4 giugno 1945, n. 332, concernenti la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro. Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le pigioni dovute per locazioni di immobili, adibiti ad uso di abitazione possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle seguenti misure:
1) dal trenta al sessanta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;
2) dal venti al quaranta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940;
3) dal quindici al trenta per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

In caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale prevista nell'art. 21, tenendo conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione, del tipo e delle caratteristiche locative di esso, della data in cui la pigione è stata stabilita e dell'importo della pigione in relazione alle condizioni economiche e familiari dell'inquilino.