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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 febbraio 1947, n. 39

Modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1970)
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Testo in vigore dal: 1-3-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n.
669;
  Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 428;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio e per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le
finanze e per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Relativamente   ai   contratti  di  locazione  e  di  sublocazione,
prorogati   ai   sensi   dell'art.   26   del   decreto   legislativo
luogotenenziale  12 ottobre 1945, n. 669, e del decreto legislativo 6
dicembre  1946,  n.  428,  il  conduttore  ed  il subconduttore hanno
diritto  ad  una  ulteriore  proroga  del  contratto  fino alla prima
scadenza, dopo il 31 dicembre 1947, del termine stabilito dalla legge
e  dagli  usi  per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale
diritto   spetta   sia  nei  confronti  del  locatore,  sia  rispetto
all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto Contrario, e
quand'anche  sia  stata  pattuita la risoluzione del contratto per il
caso di vendita.
  Salvo  quanto disposto dall'art. 12, la norma, del comma precedente
si  applica  anche  ai  contratti  di  locazione  e  di  sublocazione
stipulati   dopo   la  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  12  ottobre  1945, n. 669, ed in corso alla data del
presente decreto.