DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27 
 
              Contributi straordinari agli enti locali 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del
2022, e' incrementato di 50 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o
piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da  adottare  entro  il  31  luglio
2022. 
  2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e' riconosciuto
agli  enti  locali  un  contributo  straordinario.  A  tal  fine,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un
fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per  l'anno  2022,  da
destinare per 200 milioni di euro in  favore  dei  comuni  e  per  50
milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province. Alla ripartizione del fondo tra  gli  enti  interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari
regionali e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, in relazione  alla  spesa  per  utenze  di  energia
elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal
SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti  pubblici.  (4)
(7) (8) ((9)) 
  3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di  liquidita'
ai sensi dell'articolo 243-ter del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  o  che  sono  stati  destinatari
delle anticipazioni disposte con i provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 243-quinquies del  medesimo  testo  unico  e  che,  per
effetto della sentenza della Corte costituzionale  n.  18  del  2019,
subiscono  un  maggiore  onere  finanziario  dovuto  alla   riduzione
dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni,  e'
destinato un contributo complessivo  di  22,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. I comuni di  cui  al  periodo  precedente  che  sono  in
dissesto  finanziario  o  che  risultano  beneficiari  di  contributi
concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
del comma 1-septies dell'articolo  38  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al
presente comma. 
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e'  erogato  in  proporzione
all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del  medesimo
comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al  comma  3
nonche' quelli esclusi dal contributo ai  sensi  del  medesimo  comma
possono  restituire  le  rate  scadute  e  non  pagate  nel  triennio
2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3,  in
quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022. 
  4. Le risorse di cui al comma 3  sono  ripartite  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
tenendo conto del maggior onere finanziario annuale  derivante  dalla
rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni  di  cui
al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute  nel  triennio
2019-2021. 
  4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti  ai  comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  assegnate  alle  predette
autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei  comuni
compresi nel proprio territorio. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 40, comma  3)
che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di
170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro  in  favore
dei  comuni  e  per  20  milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane e delle province". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115 ha disposto (con l'art. 16, comma  1)
che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  gia'  incrementato  dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementato per
l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350  milioni  di
euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro  in  favore  delle
citta' metropolitane e delle province". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma  2,
del  decreto-legge  1°   marzo   2022,   n.   17,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  come  incrementato
dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  e
dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142,  e'
incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200  milioni  di  euro,  da
destinare per 160 milioni di euro in  favore  dei  comuni  e  per  40
milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 18 novembre 2022,  n.  176,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, ha disposto (con l'art. 3-bis,  comma
1) che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma  2,
del  decreto-legge  1°   marzo   2022,   n.   17,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  come  da  ultimo
incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre
2022, n. 175, e' ulteriormente incrementato per l'anno  2022  di  150
milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in  favore  dei
comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta'  metropolitane
e  delle  province.  Alla  ripartizione  del  fondo  tra   gli   enti
interessati si provvede con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il  10
dicembre  2022,  in  relazione  alla  spesa  per  utenze  di  energia
elettrica e gas".