DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  come  incrementato  dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo  16
del  decreto-legge  9  agosto   2022,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato
per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro,  da  destinare  per
160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro  in
favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione
del fondo tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 31 ottobre 2022, in  relazione  alla  spesa  per
utenze di energia elettrica e gas. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  3. Allo scopo  di  contribuire  a  far  fronte  ai  maggiori  costi
determinati dall'aumento dei prezzi delle  fonti  energetiche  e  dal
perdurare degli effetti della pandemia, il livello del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  e'
incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di  cui  1.000
milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111. 
  4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3  del  presente
articolo, nonche' delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da  effettuarsi  con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate  per  l'anno  2022,  accedono  tutte  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate  nell'ambito
degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  anche  in  deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma  3  del  presente
articolo, un contributo una tantum, a valere sulle risorse  ripartite
con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo  0,8  per  cento
del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a  fronte  di  apposita
rendicontazione,    da    parte    della    struttura    interessata,
dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno  per
le utenze di energia elettrica e  gas,  comunque  ferma  restando  la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  ((6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla  copertura
dei debiti fuori bilancio e  alla  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di
spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la  quota
libera  dell'avanzo  di  amministrazione  dell'anno  precedente  dopo
l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio  2022  da
parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del  giudizio
di parifica della sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti e della successiva approvazione del  rendiconto  da  parte  del
consiglio regionale o provinciale)). 
  6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  non  si  applica  in  relazione  alle  risorse
trasferite  agli  enti  locali  ai  sensi  di  norme  di  legge   per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  in
relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai  medesimi
enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai  consumi  di  energia
elettrica e gas.