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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-8-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 111

(Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario)


1.Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.
4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((18))
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano".