DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
               Adozione di sistemi contabili omogenei 
 
  1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  adottano   la   contabilita'
finanziaria cui  affiancano,  ai  fini  conoscitivi,  un  sistema  di
contabilita'  economico-patrimoniale,   garantendo   la   rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il  profilo  finanziario  che
sotto il profilo economico-patrimoniale. 
  2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che
adottano la contabilita' finanziaria affiancano alla stessa, ai  fini
conoscitivi,  un  sistema  di  contabilita'   economico-patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 
  3. Le istituzioni degli enti locali di  cui  all'articolo  114  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e  gli  altri  organismi
strumentali  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma  1
adottano il medesimo sistema contabile dell' amministrazione  di  cui
fanno parte. 
  4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).