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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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Testo in vigore dal:  19-5-2020
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Art. 3

Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.
Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.
((21))
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali.
Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.
(14)

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 697) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità".
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 117, comma 3) che "Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale".