DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 68 
 
(Sospensione  dei  termini  di  versamento   dei   carichi   affidati
                    all'agente della riscossione) 
 
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non  tributarie,  sono
sospesi i termini dei versamenti,  in  scadenza  nel  periodo  dall'8
marzo 2020 al 31 agosto 2021,  derivanti  da  cartelle  di  pagamento
emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli  avvisi  previsti
dagli articoli 29 e 30 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica
soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di
sospensione. Non si procede al rimborso di quanto  gia'  versato.  Si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  agli  atti
di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui  al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli  enti  territoriali,  nonche'  agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160. 
  2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla  data  del  21
febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la  sede  operativa  nel
territorio dei comuni individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e  dei  soggetti
diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del  21  febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa,
i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e  2  decorrono  dalla
medesima data del 21 febbraio 2020. 
  2-ter. Relativamente ai piani di  dilazione  in  essere  alla  data
dell'8 marzo 2020 e  ai  provvedimenti  di  accoglimento  emessi  con
riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre  2020,  gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a),  b)  e  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione,
rispettivamente, di diciotto e di dieci rate, anche non consecutive. 
  3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020,  2021
e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,  all'articolo
16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e  all'articolo  1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni  se
effettuato  integralmente,  con   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.  119  del
2018: 
    a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate  in  scadenza
nell'anno 2020; 
    b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate  in  scadenza
nell'anno 2021; 
    c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza
nell'anno 2022. 
  3-bis. Relativamente ai debiti  per  i  quali,  alla  data  del  31
dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle  definizioni  di
cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma
13, lettera a), del decreto-legge n. 119  del  2018,  possono  essere
accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali  dilazioni  possono
essere accordate anche relativamente ai  debiti  per  i  quali,  alla
medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle  definizioni  di
cui all'articolo  6  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e all'articolo 1, commi  da  4  a  10-quater,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute. 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie
e non tributarie, affidati all'agente della  riscossione  durante  il
periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,  successivamente,
fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati  dopo
lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle  dichiarazioni  di
cui  all'articolo  157,  comma  3,  lettere  a),  b),   e   c),   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: 
    a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo  19,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
    b) di  ventiquattro  mesi,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  e  a
ogni altra disposizione di legge vigente, i termini  di  decadenza  e
prescrizione relativi alle stesse entrate.