DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (18G00163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2018.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
Testo in vigore dal: 23-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 11-quater. 
 
(Disposizioni  in  materia  di  concessioni  di  grandi   derivazioni
                          idroelettriche). 
 
  1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con  le
disposizioni  dell'ordinamento  dell'Unione  europea   in   tema   di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni  idroelettriche,
di cui all'articolo 6, comma 2, del  testo  unico  di  cui  al  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: 
  a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  i
commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  "1.  Alla  scadenza  delle  concessioni   di   grandi   derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le  opere  di  cui
all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, passano,  senza  compenso,  in  proprieta'
delle regioni,  in  stato  di  regolare  funzionamento.  In  caso  di
esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo
di validita' della concessione, di investimenti sui beni  di  cui  al
primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione  o  comunque
autorizzati dal concedente,  alla  riassegnazione  della  concessione
secondo le procedure di cui ai commi  seguenti,  e'  riconosciuto  al
concessionario uscente, per la parte di  bene  non  ammortizzato,  un
indennizzo pari al valore non  ammortizzato,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto  n.
1775 del 1933. Per i beni diversi  da  quelli  previsti  dai  periodi
precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi
secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto  n.  1775
del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto  dei
beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente  articolo,
intendendosi  sostituiti  gli  organi  statali  ivi  indicati  con  i
corrispondenti organi della regione. 
  1-bis. Le regioni,  ove  non  ritengano  sussistere  un  prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,  incompatibile  con
il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono  assegnare  le
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei
requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter,  lettera  d):  a)  ad  operatori  economici  individuati
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il  socio
privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure  ad
evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai  sensi  degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50.  L'affidamento  a  societa'  partecipate  deve
comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico  di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione  europea  e  degli
accordi   internazionali,   nonche'   dei    principi    fondamentali
dell'ordinamento statale e delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di  assegnazione  delle
concessioni di grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,
stabilendo in particolare: 
  a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di  assegnazione
di cui al comma 1-bis; 
  b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis; 
  c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 
  d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a  carico  del
concessionario subentrante; 
  e) i requisiti di capacita' finanziaria,  organizzativa  e  tecnica
adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e  i
criteri di valutazione delle proposte progettuali,  prevedendo  quali
requisiti minimi: 
  1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'  organizzativa
e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione,  per  un  periodo  di
almeno cinque anni, di  impianti  idroelettrici  aventi  una  potenza
nominale media pari ad almeno 3 MW; 
  2) ai fini della dimostrazione di adeguata  capacita'  finanziaria,
la referenza di  due  istituti  di  credito  o  societa'  di  servizi
iscritti  nell'elenco  generale  degli  intermediari  finanziari  che
attestino che il partecipante  ha  la  possibilita'  di  accedere  al
credito per un importo almeno pari a  quello  del  progetto  proposto
nella  procedura  di  assegnazione,  ivi   comprese   le   somme   da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n); 
  f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra  venti
anni e quaranta anni; il termine  massimo  puo'  essere  incrementato
fino ad un massimo di dieci  anni,  in  relazione  alla  complessita'
della    proposta    progettuale     presentata     e     all'importo
dell'investimento; 
  g) gli obblighi o le limitazioni  gestionali,  subordinatamente  ai
quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento  e  utilizzo  delle
opere e delle acque, compresa la possibilita' di  utilizzare  l'acqua
invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi
idrica o per la laminazione delle piene; 
  h) i miglioramenti minimi in  termini  energetici,  di  potenza  di
generazione e di producibilita' da raggiungere  nel  complesso  delle
opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua  e
degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica
con riferimento agli obiettivi strategici  nazionali  in  materia  di
sicurezza energetica e fonti  energetiche  rinnovabili,  compresa  la
possibilita' di dotare  le  infrastrutture  di  accumulo  idrico  per
favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel  mercato
dell'energia  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  codice  di
trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e  sicurezza   della   rete
elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti; 
  i) i livelli minimi  in  termini  di  miglioramento  e  risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con  gli
strumenti di pianificazione  a  scala  di  distretto  idrografico  in
attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2000,  determinando  obbligatoriamente  una
quota degli introiti derivanti  dall'assegnazione,  da  destinare  al
finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali  o  dei
piani di tutela finalizzate alla tutela e  al  ripristino  ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione; 
  l) le misure di compensazione ambientale e  territoriale,  anche  a
carattere  finanziario,  da  destinare  ai   territori   dei   comuni
interessati dalla presenza delle opere e della  derivazione  compresi
tra i punti  di  presa  e  di  restituzione  delle  acque  garantendo
l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione; 
  m) le  modalita'  di  valutazione,  da  parte  dell'amministrazione
competente, dei  progetti  presentati  in  esito  alle  procedure  di
assegnazione, che avviene nell'ambito di  un  procedimento  unico  ai
fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica  o  valutazione  di  impatto  ambientale,  della
valutazione  di  incidenza  nei  confronti  dei  siti  di  importanza
comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica,  nonche'
di ogni altro atto  di  assenso,  concessione,  permesso,  licenza  o
autorizzazione,  comunque  denominato,   previsto   dalla   normativa
statale, regionale o locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle
proposte  progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla
legge 6  dicembre  1991,  n.  394;  per  gli  aspetti  connessi  alla
sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.  166,  al
procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti; 
  n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo  comma,  del
testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del  1933,  nel  rispetto
del codice civile, secondo i seguenti criteri: 
  1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel  progetto  di
concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto
del subentro, un prezzo, in termini di  valore  residuo,  determinato
sulla base dei  dati  reperibili  dagli  atti  contabili  o  mediante
perizia asseverata; in caso di mancata  previsione  di  utilizzo  nel
progetto di concessione, per tali beni si procede  alla  rimozione  e
allo smaltimento secondo  le  norme  vigenti  a  cura  ed  onere  del
proponente; 
  2) per i beni immobili  dei  quali  il  progetto  proposto  prevede
l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto,  all'atto
del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla  base  dei
dati reperibili dagli atti contabili o  mediante  perizia  asseverata
sulla base di attivita' negoziale tra le parti; 
  3) i beni immobili dei  quali  il  progetto  proposto  non  prevede
l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto; 
  o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di
specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere   la   stabilita'
occupazionale del personale impiegato; 
  p) le specifiche modalita' procedimentali da  seguire  in  caso  di
grandi derivazioni idroelettriche che interessano  il  territorio  di
due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli
amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni  amministrative  per  l'assegnazione
della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio
insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione. 
  1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di  grandi
derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data  di
entrata in vigore della legge regionale di cui al  comma  1-ter.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa  intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre  2021,  sono
individuate le modalita' e le procedure di  assegnazione  applicabili
nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della
regione interessata, delle procedure di  cui  al  primo  periodo;  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  applicazione
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  procede  in  via
sostitutiva, sulla base della predetta  disciplina,  all'assegnazione
delle concessioni, prevedendo che il 10 per  cento  dell'importo  dei
canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma  1,  lettera  i),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  resti  acquisita  al
patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze  statali
di cui al decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  e  di  cui  alla
legge 1° agosto 2002, n. 166. 
  1-quinquies. I concessionari di grandi  derivazioni  idroelettriche
corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato  con
legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa,  legata  alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile,
calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati,  sulla  base  del
rapporto tra  la  produzione  dell'impianto,  al  netto  dell'energia
fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario  di  cui  al  precedente
periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori  al  5
per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo  industriale  per  la
produzione, il trasporto e la distribuzione  dell'energia  elettrica.
Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60  per  cento
alle province e  alle  citta'  metropolitane  il  cui  territorio  e'
interessato  dalle   derivazioni.   Nelle   concessioni   di   grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni  possono  disporre  con
legge  l'obbligo  per  i  concessionari  di  fornire  annualmente   e
gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh  per  ogni  kW  di  potenza
nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a
servizi pubblici e categorie  di  utenti  dei  territori  provinciali
interessati dalle derivazioni. ((15)) 
  1-sexies. Per le concessioni di grandi  derivazioni  idroelettriche
che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31  dicembre  2023,
ivi incluse quelle gia' scadute, le  regioni  che  non  abbiano  gia'
provveduto disciplinano con  legge,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il
31 marzo 2020, le modalita', le condizioni,  la  quantificazione  dei
corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri  conseguenti,  a
carico del concessionario uscente, per  la  prosecuzione,  per  conto
delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e
degli impianti oltre la scadenza della concessione  e  per  il  tempo
necessario  al  completamento  delle  procedure  di  assegnazione   e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023. 
  1-septies.   Fino   all'assegnazione    della    concessione,    il
concessionario scaduto  e'  tenuto  a  fornire,  su  richiesta  della
regione, energia nella misura e con le modalita' previste  dal  comma
1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto
al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli  impianti
nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle  citta'
metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  l'ARERA  e
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di  cui
al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto  entro
il termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione
di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le  regioni  possono
determinare l'importo dei canoni di  cui  al  periodo  precedente  in
misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a
20 euro per il canone aggiuntivo per  ogni  kW  di  potenza  nominale
media di concessione per ogni annualita'. ((15)) 
  1-octies. Sono fatte salve le competenze delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione"; 
  b)  i  commi  2,  4,  8-bis  e  11  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati; 
  c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, sono abrogati. 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno - 21 luglio 2020, n.
155  (in  G.U.   1ª   s.s.   22/07/2020,   n.   30)   ha   dichiarato
"l'illegittimita'    costituzionale    dell'art.    11-quater     del
decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
11 febbraio 2019, n. 12, che  ha  inserito  i  commi  1-quinquies  ed
1-septies nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia  elettrica),  limitatamente,  nel  comma
1-quinquies, al periodo «Il canone cosi' determinato e' destinato per
almeno il 60 per cento alle province e alle citta'  metropolitane  il
cui territorio  e'  interessato  dalle  derivazioni»,  e,  nel  comma
1-septies, al periodo «; tale canone aggiuntivo e' destinato  per  un
importo non inferiore al 60 per cento alle  province  e  alle  citta'
metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni».".