DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 37 
 
Disciplina delle gare per la distribuzione  di  gas  naturale  e  nel
                        settore idroelettrico 
 
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le 
  Seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente:  «Alle  gare
di cui al comma  1  sono  ammesse,  senza  limitazioni  territoriali,
societa'  per  azioni  o  a   responsabilita'   limitata,   anche   a
partecipazione pubblica, e  societa'  cooperative  a  responsabilita'
limitata, sulla base di  requisiti  oggettivi,  proporzionati  e  non
discriminatori, con la sola esclusione  delle  societa',  delle  loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea,  gestiscono  di   fatto,   o   per
disposizioni di  legge,  di  atto  amministrativo  o  per  contratto,
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto  o  di  una
procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al  primo
periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati
e alle societa' da queste direttamente o  indirettamente  controllate
ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,  nonche'  al  socio
selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge  14  settembre  2011,  n.
148, e alle societa' a  partecipazione  mista,  pubblica  e  privata,
costituite ai sensi del medesimo comma»; 
  b) il  primo  periodo  dell'articolo  15,  comma  10,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2010, n. 164, e' sostituito dai seguenti: 
  «I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni  di  cui
al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime  gare
per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14,  comma  1,
successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti  o
le loro controllate,  controllanti  o  controllate  da  una  medesima
controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi  dalla
distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o  di
una procedura non ad evidenza pubblica. Per  le  prime  gare  di  cui
sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  e  successive  modifiche  e
integrazioni." 
  2. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  46-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione  di
gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai  sensi
del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le  gare
per l'affidamento del servizio di distribuzione  gas  in  conformita'
con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93. 
  3. In sede di affidamento del servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono  fatti
salvi gli obblighi in materia di  tutela  dell'occupazione  stabiliti
dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo  28,  comma  6,  del
decreto  legislativo  23  maggio  2010,  n.   164,   che,   a   causa
dell'obbligatorieta',  non  costituiscono  elemento  di   valutazione
dell'offerta. 
  4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Le regioni e le province autonome, cinque  anni  prima  dello
scadere di una concessione di  grande  derivazione  d'acqua  per  uso
idroelettrico e nei casi  di  decadenza,  rinuncia  e  revoca,  fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un
prevalente  interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle   acque,
incompatibile con il  mantenimento  dell'uso  a  fine  idroelettrico,
indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della  normativa
vigente e dei principi  fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e  assenza
di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso  della
concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo
di trenta anni, rapportato all'entita'  degli  investimenti  ritenuti
necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino  idrografico  di  pertinenza,  alle  misure  di
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano  di
interventi per assicurare la conservazione della capacita'  utile  di
invaso e, prevalentemente, all'offerta economica  per  l'acquisizione
dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia  prodotta  o
della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute  alla  data
di entrata in vigore della presente  disposizione  e  per  quelle  in
scadenza successivamente a tale data ed entro il  31  dicembre  2017,
per le quali non e' tecnicamente applicabile  il  periodo  di  cinque
anni di cui al primo periodo del presente  comma,  le  regioni  e  le
province autonome indicono la gara  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  2  e  la  nuova
concessione decorre dal  termine  del  quinto  anno  successivo  alla
scadenza originaria e comunque non oltre il  31  dicembre  2017.  Nel
bando di gara sono specificate altresi' le  eventuali  condizioni  di
esercizio della derivazione  al  fine  di  assicurare  il  necessario
coordinamento con  gli  usi  primari  riconosciuti  dalla  legge,  in
coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara  e'
indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione  di  grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime  modalita'
e durata"; 
    b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con  lo
stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la
durata della concessione in rapporto all'entita' degli  investimenti,
nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo
e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata
la percentuale dell'offerta economica di cui al comma  1,  presentata
dal soggetto risultato aggiudicatario, da  destinare  alla  riduzione
dei costi dell'energia elettrica a beneficio  della  generalita'  dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto". 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della  legge  23
dicembre 2005, n. 266.