DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
                     Concessioni idroelettriche 
 
  1.  Alla  scadenza  delle   concessioni   di   grandi   derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le  opere  di  cui
all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, passano,  senza  compenso,  in  proprieta'
delle regioni,  in  stato  di  regolare  funzionamento.  In  caso  di
esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo
di validita' della concessione, di investimenti sui beni  di  cui  al
primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione  o  comunque
autorizzati dal concedente,  alla  riassegnazione  della  concessione
secondo le procedure di cui ai commi  seguenti,  e'  riconosciuto  al
concessionario uscente, per la parte di  bene  non  ammortizzato,  un
indennizzo pari al valore non  ammortizzato,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto  n.
1775 del 1933. Per i beni diversi  da  quelli  previsti  dai  periodi
precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi
secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto  n.  1775
del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto  dei
beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente  articolo,
intendendosi  sostituiti  gli  organi  statali  ivi  indicati  con  i
corrispondenti organi della regione. 
  1-bis. Le regioni,  ove  non  ritengano  sussistere  un  prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,  incompatibile  con
il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono  assegnare  le
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei
requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter,  lettera  d):  a)  ad  operatori  economici  individuati
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il  socio
privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure  ad
evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai  sensi  degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50.  L'affidamento  a  societa'  partecipate  deve
comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico  di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione  europea  e  degli
accordi   internazionali,   nonche'   dei    principi    fondamentali
dell'ordinamento statale e delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di  assegnazione  delle
concessioni di grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,
stabilendo in particolare: 
    a)  le  modalita'  per  lo   svolgimento   delle   procedure   di
assegnazione di cui al comma 1-bis; 
    b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis; 
    c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 
    d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a carico del
concessionario subentrante; 
    e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e  tecnica
adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e  i
criteri di valutazione delle proposte progettuali,  prevedendo  quali
requisiti minimi: 
      1)  ai  fini  della   dimostrazione   di   adeguata   capacita'
organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per  un
periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici  aventi  una
potenza nominale media pari ad almeno 3 MW; 
      2)  ai  fini  della   dimostrazione   di   adeguata   capacita'
finanziaria, la referenza di due istituti di credito  o  societa'  di
servizi iscritti nell'elenco generale degli  intermediari  finanziari
che attestino che il partecipante ha la possibilita' di  accedere  al
credito per un importo almeno pari a  quello  del  progetto  proposto
nella  procedura  di  assegnazione,  ivi   comprese   le   somme   da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n); 
    f) i termini di durata  delle  nuove  concessioni,  comprese  tra
venti  anni  e  quaranta  anni;  il  termine  massimo   puo'   essere
incrementato fino ad un massimo di  dieci  anni,  in  relazione  alla
complessita' della  proposta  progettuale  presentata  e  all'importo
dell'investimento; 
    g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente  ai
quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento  e  utilizzo  delle
opere e delle acque, compresa la possibilita' di  utilizzare  l'acqua
invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi
idrica o per la laminazione delle piene; 
    h) i miglioramenti minimi in termini energetici,  di  potenza  di
generazione e di producibilita' da raggiungere  nel  complesso  delle
opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua  e
degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica
con riferimento agli obiettivi strategici  nazionali  in  materia  di
sicurezza energetica e fonti  energetiche  rinnovabili,  compresa  la
possibilita' di dotare  le  infrastrutture  di  accumulo  idrico  per
favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel  mercato
dell'energia  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  codice  di
trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e  sicurezza   della   rete
elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti; 
    i) i livelli minimi in termini  di  miglioramento  e  risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con  gli
strumenti di pianificazione  a  scala  di  distretto  idrografico  in
attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2000,  determinando  obbligatoriamente  una
quota degli introiti derivanti  dall'assegnazione,  da  destinare  al
finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali  o  dei
piani di tutela finalizzate alla tutela e  al  ripristino  ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione; 
    l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche  a
carattere  finanziario,  da  destinare  ai   territori   dei   comuni
interessati dalla presenza delle opere e della  derivazione  compresi
tra i punti  di  presa  e  di  restituzione  delle  acque  garantendo
l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione; 
    m) le modalita' di  valutazione,  da  parte  dell'amministrazione
competente, dei  progetti  presentati  in  esito  alle  procedure  di
assegnazione, che avviene nell'ambito di  un  procedimento  unico  ai
fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica  o  valutazione  di  impatto  ambientale,  della
valutazione  di  incidenza  nei  confronti  dei  siti  di  importanza
comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica,  nonche'
di ogni altro atto  di  assenso,  concessione,  permesso,  licenza  o
autorizzazione,  comunque  denominato,   previsto   dalla   normativa
statale, regionale o locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle
proposte  progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla
legge 6  dicembre  1991,  n.  394;  per  gli  aspetti  connessi  alla
sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.  166,  al
procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti; 
    n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del
testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del  1933,  nel  rispetto
del codice civile, secondo i seguenti criteri: 
      1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel  progetto
di  concessione,  l'assegnatario  corrisponde  agli  aventi  diritto,
all'atto del subentro, un  prezzo,  in  termini  di  valore  residuo,
determinato sulla base dei dati reperibili  dagli  atti  contabili  o
mediante  perizia  asseverata;  in  caso  di  mancata  previsione  di
utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si  procede  alla
rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere
del proponente; 
      2) per i beni immobili dei quali il progetto  proposto  prevede
l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto,  all'atto
del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla  base  dei
dati reperibili dagli atti contabili o  mediante  perizia  asseverata
sulla base di attivita' negoziale tra le parti; 
      3) i beni immobili dei quali il progetto proposto  non  prevede
l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto; 
    o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione  europea,
di specifiche clausole  sociali  volte  a  promuovere  la  stabilita'
occupazionale del personale impiegato; 
    p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in  caso  di
grandi derivazioni idroelettriche che interessano  il  territorio  di
due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli
amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni  amministrative  per  l'assegnazione
della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio
insiste la maggior portata di  derivazione  d'acqua  in  concessione.
(20) 
  ((1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e
in ogni caso  secondo  parametri  competitivi,  equi  e  trasparenti,
tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di
cui al comma 1-quinquies e degli interventi  di  miglioramento  della
sicurezza  delle  infrastrutture  esistenti  e  di   recupero   della
capacita'  di  invaso,  prevedendo  a   carico   del   concessionario
subentrante un congruo indennizzo,  da  quantificare  nei  limiti  di
quanto  previsto  al  comma  1,  secondo  periodo,  che  tenga  conto
dell'ammortamento degli investimenti  effettuati  dal  concessionario
uscente, definendo la durata  della  concessione,  nel  rispetto  dei
limiti previsti  dalla  normativa  vigente,  sulla  base  di  criteri
economici   fondati   sull'entita'   degli   investimenti   proposti,
determinando le misure di compensazione  ambientale  e  territoriale,
anche a carattere finanziario, da destinare ai territori  dei  comuni
interessati dalla presenza delle opere e della  derivazione  compresi
tra i punti di presa e di  restituzione  delle  acque,  e  garantendo
l'equilibrio  economico-finanziario  del  progetto  di   concessione,
nonche' i livelli minimi in termini di  miglioramento  e  risanamento
ambientale  del   bacino   idrografico.   Al   fine   di   promuovere
l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture di
grande  derivazione  idroelettrica,  l'affidamento   delle   relative
concessioni  puo'  avvenire  anche  facendo  ricorso  alle  procedure
previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)). 
  ((1-quater. Le  procedure  di  assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due  anni  dalla
data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter
e comunque non oltre il  31  dicembre  2023.  Le  regioni  comunicano
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il  termine
di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle
leggi regionali entro  i  termini  prescritti  dal  comma  1-ter,  il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  propone
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della  legge
5  giugno  2003,  n.  131,  ai  fini  dell'avvio,  sulla  base  della
disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto
previsto dal comma 1-ter.1, delle  procedure  di  assegnazione  delle
concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo  dei  canoni
concessori, in deroga all'articolo  89,  comma  1,  lettera  i),  del
decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  resti  acquisito  al
patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze  statali
di cui al decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  e  di  cui  alla
legge 1° agosto 2002, n. 166)). 
  1-quinquies. I concessionari di grandi  derivazioni  idroelettriche
corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato  con
legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa,  legata  alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile,
calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati,  sulla  base  del
rapporto tra  la  produzione  dell'impianto,  al  netto  dell'energia
fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario  di  cui  al  precedente
periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori  al  5
per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo  industriale  per  la
produzione, il trasporto e la distribuzione  dell'energia  elettrica.
Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60  per  cento
alle province e  alle  citta'  metropolitane  il  cui  territorio  e'
interessato  dalle   derivazioni.   Nelle   concessioni   di   grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni  possono  disporre  con
legge  l'obbligo  per  i  concessionari  di  fornire  annualmente   e
gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh  per  ogni  kW  di  potenza
nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a
servizi pubblici e categorie  di  utenti  dei  territori  provinciali
interessati dalle derivazioni. (22) 
  ((1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31  dicembre  2024,
ivi incluse quelle gia' scadute, le  regioni  possono  consentire  la
prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonche'  la  conduzione
delle opere e dei beni passati in proprieta' delle regioni  ai  sensi
del comma 1, in favore  del  concessionario  uscente,  per  il  tempo
strettamente  necessario  al   completamento   delle   procedure   di
assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  stabilendo  l'ammontare   del
corrispettivo   che   i   concessionari   uscenti   debbono   versare
all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e
delle opere affidate in concessione,  o  che  lo  erano  in  caso  di
concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali  oneri  aggiuntivi
da porre a carico del concessionario uscente  nonche'  del  vantaggio
competitivo  derivante  dalla   prosecuzione   dell'esercizio   degli
impianti oltre il termine di scadenza)). 
  1-septies.   Fino   all'assegnazione    della    concessione,    il
concessionario scaduto  e'  tenuto  a  fornire,  su  richiesta  della
regione, energia nella misura e con le modalita' previste  dal  comma
1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto
al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli  impianti
nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle  citta'
metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  l'ARERA  e
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di  cui
al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto  entro
il termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione
di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le  regioni  possono
determinare l'importo dei canoni di  cui  al  periodo  precedente  in
misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a
20 euro per il canone aggiuntivo per  ogni  kW  di  potenza  nominale
media di concessione per ogni annualita'. (22) 
  1-octies. Sono fatte salve le competenze delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. (8a) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.(8a) 
  6.  Le  concessioni  rilasciate  all'ENEL  S.p.a.  per  le   grandi
derivazioni idroelettriche scadono al  termine  del  trentesimo  anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31  dicembre  2010
sono prorogate a  quest'ultima  data  e  i  titolari  di  concessione
interessati,  senza  necessita'   di   alcun   atto   amministrativo,
proseguono  l'attivita'  dandone  comunicazione   all'amministrazione
concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto  fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  2   del
successivo articolo 16. 
  8. In attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  44,  secondo
comma,  della  Costituzione,  e   allo   scopo   di   consentire   la
sperimentazione di  forme  di  compartecipazione  territoriale  nella
gestione, le  concessioni  di  grande  derivazione  d'acqua  per  uso
idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7  del  presente
articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti  in  tutto  o  in
parte nei territori delle province individuate mediante i criteri  di
cui all'articolo l, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
le  quali  siano   conferite   dai   titolari,   anteriormente   alla
pubblicazione del relativo bando di indizione della gara  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, a societa' per azioni  a  composizione
mista pubblico-privata partecipate nella  misura  complessiva  minima
del 30 per cento e massima del 40  per  cento  del  capitale  sociale
dalle  province  individuate  nel  presente  comma  e/o  da  societa'
controllate  dalle  medesime,  fermo  in  tal   caso   l'obbligo   di
individuare gli eventuali soci delle societa' a controllo provinciale
mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni  immutate
per  un  periodo  di  anni  sette,  decorrenti  dal   termine   della
concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di  cui
al comma l-bis.  La  partecipazione  delle  predette  province  nelle
societa' a composizione mista previste dal presente  comma  non  puo'
comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. (15) 
  8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. 
  9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione  di  cui  ai
commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli
alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni,  da
stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo  88,  comma
1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  Qualora
cio' comporti riduzione della potenza nominale media  producibile  il
concessionario non ha  diritto  ad  alcun  indennizzo  ma  alla  sola
riduzione del canone demaniale di concessione. 
  10. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  la
competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente  articolo
e' conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di
quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo,
da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli  articoli
29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Con il  medesimo  decreto  sono  definiti  gli
obiettivi generali  e  i  vincoli  specifici  per  la  pianificazione
regionale e di bacino idrografico in materia di  utilizzazione  delle
risorse idriche ai fini energetici e le modalita' per una  articolata
programmazione  energetica  di  settore  a  livello  regionale.   Per
l'effettivo  esercizio  della  funzione  conferita  alle  regioni  si
applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10
e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
nonche' dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e  d)  della  legge  14
novembre 1995, n. 481. 
  10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad  uso  idroelettrico
ed  i  relativi  impianti,  che  sono  disciplinati  da   convenzioni
internazionali, rimangono soggetti esclusivamente  alla  legislazione
dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni  eventuale  accordo
internazionale  integrativo  o  modificativo  del  regime   di   tali
concessioni. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018,  N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. 
  12. I commi 1, 2, 3,  5  e  11  dell'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8a) 
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  14  -  18
gennaio 2008, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 23/01/2008, n. 4)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 483,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266 (che ha disposto la modifica dei commi 1 e 2
e l'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo)  "nella  parte
in cui non prevede  un  adeguato  coinvolgimento  delle  Regioni  nel
procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministero
delle  attivita'   produttive,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della
rete  di  trasmissione   nazionale,   che   determina   i   requisiti
organizzativi  e  finanziari   minimi,   i   parametri   di   aumento
dell'energia prodotta  e  della  potenza  installata  concernenti  la
procedura di gara". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio
2011, n. 205 (in G.U.  1a  s.s.  20/7/2011,  n.  31),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 6-ter, lettere b)
e d), e dell'art. 15, comma 6-quater "nella parte in cui prevede  che
le disposizioni del comma 6-ter, lettere b) e d), si  applicano  fino
all'adozione di  diverse  disposizioni  legislative  da  parte  delle
Regioni, per quanto di loro competenza" del D.L. 31 maggio  2010,  n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122
(che ha disposto l'introduzione del comma 1-bis  e  la  modifica  del
comma 8 del presente articolo). 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25  giugno  -
21 luglio 2020, n. 155  (in  G.U.  1ª  s.s.  22/07/2020,  n.  30)  ha
dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art.  11-quater  del
decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
11 febbraio 2019, n. 12, che  ha  inserito  i  commi  1-quinquies  ed
1-septies nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia  elettrica),  limitatamente,  nel  comma
1-quinquies, al periodo «Il canone cosi' determinato e' destinato per
almeno il 60 per cento alle province e alle citta'  metropolitane  il
cui territorio  e'  interessato  dalle  derivazioni»,  e,  nel  comma
1-septies, al periodo «; tale canone aggiuntivo e' destinato  per  un
importo non inferiore al 60 per cento alle  province  e  alle  citta'
metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni»". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto: 
  - (con l'art. 125-bis,  comma  1)  che  "In  relazione  allo  stato
d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica  del
virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto  dall'articolo
12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  per
l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle  modalita'
e  le  procedure  di  assegnazione  delle   concessioni   di   grandi
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e' prorogato al 31 ottobre
2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate"; 
  - (con l'art. 125-bis, comma 2) che  "Per  le  regioni  interessate
dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020  di
cui al comma 1 e' ulteriormente prorogato di  sette  mesi  decorrenti
dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono  fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dei  rispettivi  statuti  e
delle relative norme di attuazione"; 
  - (con l'art. 125-bis, comma 3, lettere  a),  b)  e  c))  che  "Per
effetto della proroga di cui al comma 1: 
  a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31  dicembre  2021
previsto dal comma 1-quater, secondo periodo,  dell'articolo  12  del
decreto legislativo n. 79 del 1999; 
  b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del  31  dicembre
2023  previsti  dal  comma  1-sexies  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo n. 79 del 1999; 
  c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine  del  31  marzo  2020
previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto  legislativo
n. 79 del 1999".