DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana,  ((della
  Regione  Piemonte  e  della  Regione  Sardegna))  nonche'  per   la
  programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana  di  cui  al
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,  convertito  dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo
3 novembre 2005, n. 241, e'  attribuito  alla  Regione  Siciliana  il
gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese  industriali
e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale,  in
misura corrispondente alla quota  riferibile  agli  impianti  e  agli
stabilimenti ubicati  all'interno  dello  stesso.  Per  l'anno  2013,
l'assegnazione viene effettuata per un importo  di  euro  49.000.000,
mediante attribuzione diretta alla Regione da parte  della  Struttura
di Gestione, individuata  dal  decreto  interministeriale  22  maggio
1998, n. 183. 
  2. In relazione  alle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  comma  1
spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e'  assicurato,
a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalita' applicative previste
dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle  finanze
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3  novembre
2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  d'intesa  con  l'Assessorato  regionale
dell'economia della Regione Siciliana. 
  3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente  articolo  per
le annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000 per  l'anno  2013,  euro
50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000  per  l'anno  2015,  si
provvede: 
    a) per 3 milioni di euro  per  il  2013  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il  2014  e  32,8
per il 2015, mediante  le  risorse  statali  spettanti  alla  Regione
Siciliana relative alle annualita'  dell'edilizia  agevolata  di  cui
all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, come individuate nel Piano di rientro sul quale e' stata sancita
intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi; 
    c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014  e  2015
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 114, terzo periodo,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266; 
    d) per 10 milioni di euro per  il  2015  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma
3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede  alla  ridefinizione  dei
rapporti finanziari fra  lo  Stato  e  la  Regione  Siciliana  ed  al
simmetrico  trasferimento  di  funzioni  ancora  svolte  dallo  Stato
((...)), con le  modalita'  previste  dallo  statuto  speciale  della
Regione Siciliana approvato  con  il  regio  decreto  legislativo  15
maggio 1946, n. 455 ((...)). Dal 1° gennaio  2016  l'efficacia  delle
disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e  del  decreto
dirigenziale di cui al comma 2 e' subordinata al completamento  delle
procedure di cui al periodo precedente. 
  ((5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo  1
della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  al  fine  di  dare  piena
applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 118  del  2012,  al  nuovo  regime  regolatore  dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna,  disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza
e cassa allo scopo previsti nel bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario  2013  e  nel  bilancio  pluriennale  per   il   triennio
2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze concorda, nel  rispetto  dei  saldi  di
finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le  procedure  di  cui
all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  le  modifiche  da
apportare al patto di stabilita' interno per la Regione Sardegna)). 
  6.  Per  consentire  la  rimozione  dello  squilibrio   finanziario
derivante  da  debiti  pregressi  a  carico  del  bilancio  regionale
((inerenti ai servizi)) di trasporto pubblico locale su  gomma  e  di
trasporto ferroviario regionale, la Regione  Piemonte  predispone  un
piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto,  all'approvazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e  delle
finanze. Il piano di rientro dovra' individuare le necessarie  azioni
di  razionalizzazione  ((e   di   incremento   dell'efficienza))   da
conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui
all'articolo 16-bis, comma 3, ((del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni)). 
  7. Per il finanziamento del piano di cui al  comma  precedente,  la
Regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare, per  l'anno  2013,  le
risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione  di
cui alla delibera del CIPE n.  1  dell'11  gennaio  2011  (pubblicata
nella G.U. n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni  di
euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente  al  CIPE  per  la
presa d'atto,  la  nuova  programmazione  nel  limite  delle  risorse
disponibili. 
  8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita' per  far  fronte
ai pagamenti in conto capitale degli  enti  territoriali  e,  per  la
parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento  di
infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma
3  dell'articolo  16  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo le parole: "compartecipazione ai tributi erariali" sono inserite
le seguenti parole: "o, previo accordo tra la Regione richiedente, il
Ministero  per  la  coesione  territoriale  e  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla
programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione"  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di utilizzo delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le  finalita'  di
cui   al   presente   comma,   la   Regione    interessata    propone
conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione
nel limite delle  disponibilita'  residue,  ((con  priorita'  per  il
finanziamento))  di  interventi  finalizzati  alla  promozione  dello
sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti
locali.". 
  ((8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli  uffici
legali delle Regioni sono autorizzati ad  assumere  gratuitamente  il
patrocinio degli enti dipendenti, delle  agenzie  regionali  e  degli
organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio  di  funzioni
amministrative delle Regioni medesime)).