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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2005, n. 241

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2005
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Testo in vigore dal:  10-12-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 37;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per lo sviluppo e la coesione territoriale, per le pari opportunità e della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Miccichè, Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale

Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità

Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
"Art. 37. - Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo Statuto della Regione siciliana, è citato nella nota al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1965, n. 235.
- L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.
Nota all'art. 1:
L'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana è riportato nella "Nota al titolo".