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DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal:  3-12-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Plusvalenze finanziarie delle società
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
((all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1."))
"Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.";
b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti" sono inserite le seguenti: "
((nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007))
"; nello stesso comma, lettera a), la parola: "dodicesimo" è sostituita dalla seguente: "diciottesimo";
c) all'articolo 97, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni
((siano))
possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta.";
d) all'articolo 101, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i Requisiti ivi
((previsti al comma 1,))
lettere b), c) e d), l' applicazione del comma 1
((del presente articolo))
è subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.".
((
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell' articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati
))
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((
3-bis. Alla Regione siciliana per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.
3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008. L' erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale
))