stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  8-6-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 11



Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana,
((della Regione Piemonte e della Regione Sardegna))
nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.
2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.
3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:
a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;
c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato
((...))
, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
((...))
. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.
((5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la Regione Sardegna))
6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale
((inerenti ai servizi))
di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione
((e di incremento dell'efficienza))
da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16-bis, comma 3,
((del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni))
.
7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.
8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "compartecipazione ai tributi erariali" sono inserite le seguenti parole: "o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue,
((con priorità per il finanziamento))
di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.".
((8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime))