DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
Riduzione di  spese,  messa  in  liquidazione  e  privatizzazione  di
                         societa' pubbliche 
 
  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a) 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a) 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a) 
  3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi  del
decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.   414,   e   successivi
provvedimenti di attuazione,  nonche'  le  attivita'  di  sviluppo  e
gestione dei sistemi  informatici  delle  amministrazioni  pubbliche,
svolte attualmente dalla  Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di
statuto, sono trasferite,  mediante  operazione  di  scissione,  alla
Sogei S.p.A., ((e sono svolte sulla base delle strategie di  sviluppo
per l'informatica,  definite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di comune  intesa  tra  i  capi  dei  Dipartimenti.  Ciascun
Dipartimento del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  fatta
eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al  Sistema
informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021,  stipula  un
apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   per   la
progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture,  dei
sistemi e delle soluzioni informatiche,  della  connettivita'  e  per
l'erogazione dei connessi servizi,  secondo  il  modello  relazionale
definito  dal  Dipartimento.  Analoga  facolta'  e'  riconosciuta  al
Segretariato generale della Corte dei conti  per  quanto  concerne  i
sistemi informativi attinenti  al  sistema  di  finanza  pubblica.  A
partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del
Dipartimento  dell'amministrazione  generale  del  personale  e   dei
servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti
dalla convenzione per la realizzazione  e  gestione  delle  attivita'
informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza
della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari  stipulati  dai
singoli Dipartimenti, secondo criteri  di  ripartizione  definiti  ed
applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati
nell'ambito delle attivita' di customer satisfaction,  approvati  dal
Comitato  di  governo  della   convenzione   relativamente   all'anno
precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo  e
degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano
a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al  secondo  e
al  terzo  periodo.  Il  Dipartimento   delle   finanze,   ai   sensi
dall'articolo 56, comma 1, lettera e),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie  fiscali  e  gli
altri enti della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto
regolativo con la Societa' di cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema  informativo  della
fiscalita'. Fino alla stipula del nuovo atto  regolativo,  continuano
ad  avere  vigore  gli  istituti  contrattuali  che  disciplinano  il
rapporto di servizio tra l'Amministrazione  finanziaria  e  la  SOGEI
Spa)). 
  3-ter. Fermo restando lo svolgimento  da  parte  di  Consip  S.p.A.
delle attivita' ad essa  affidate  con  provvedimenti  normativi,  le
attivita' di realizzazione del Programma di  razionalizzazione  degli
acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad
essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le  disposizioni  di
cui all'articolo 12, commi da 2 a  10,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e  di  negoziazione  messi  a
disposizione  da  Consip  S.p.A.  possono  avere  ad  oggetto   anche
attivita' di manutenzione e lavori  pubblici.  La  medesima  societa'
svolge, inoltre, le attivita'  ad  essa  affidate  con  provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip
S.p.A.  puo',  altresi',  svolgere,  nell'ambito  del  Programma   di
razionalizzazione degli  acquisti,  procedure  di  aggiudicazione  di
contratti di concessione di servizi.  Sogei  S.p.A.,  sulla  base  di
apposita convenzione disciplinante  i  relativi  rapporti  nonche'  i
tempi e le modalita' di realizzazione delle attivita', si  avvale  di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di committenza,  per  le
acquisizioni di beni e servizi. 
  3-quater. Per la realizzazione  di  quanto  previsto  dall'articolo
14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  Consip  S.p.A.
svolge altresi' le attivita' di centrale di committenza relative alle
Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico
di connettivita' ai sensi del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e alla Rete internazionale  delle  pubbliche  amministrazioni  ai
sensi del decreto  medesimo  nonche'  ai  contratti-quadro  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n.  311.  A
tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo  18,
comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177. 
  3-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. 
  3-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a) 
  4.PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.  A  decorrere
dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi  degli
amministratori di tali societa', ivi  compresa  la  remunerazione  di
quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare  l'80  per
cento del costo complessivamente sostenuto  nell'anno  2013.  PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. (29) 
  5. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19  AGOSTO  2016,  N.  175.  A  tali
societa' si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma  4.
(29) 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche
in base a convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 13 a 42  del  codice  civile  esclusivamente  in  base  a
procedure previste dalla normativa nazionale in  conformita'  con  la
disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a
favore dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non
possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono
escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e  le
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della  formazione,  le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26  febbraio
1987, n. 49, le cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre
1991, n.  381,  le  associazioni  sportive  dilettantistiche  di  cui
all'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  nonche'  le
associazioni rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli
enti territoriali e locali. 
  6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non  si  applicano
all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.
A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione  del  presente  decreto,   il   relativo   consiglio   di
amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal  Capo  del
dipartimento della funzione  pubblica,  da  tre  membri  di  cui  uno
designato  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   la
semplificazione  e  due  designati  dall'assemblea  tra  esperti   di
qualificata  professionalita'  nel   settore   della   formazione   e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.  Ai  membri  del
consiglio  di  amministrazione  non  spetta  alcun   compenso   quali
componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle  spese
documentate.  L'associazione  di  cui  al  presente  comma  non  puo'
detenere il controllo in societa'  o  in  altri  enti  privati  e  le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31  dicembre
2012. 
  7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  le
stazioni  appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni  e  servizi  strumentali  alla  propria  attivita'
mediante le procedure  concorrenziali  previste  dal  citato  decreto
legislativo. E' ammessa l'acquisizione  in  via  diretta  di  beni  e
servizi tramite convenzioni  realizzate  ai  sensi  dell'articolo  30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della  legge  11
agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27  dicembre  2002,
n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.  381.  Sono
altresi' ammesse le convenzioni siglate  con  le  organizzazioni  non
governative per le acquisizioni di beni e  servizi  realizzate  negli
ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  e
relativi regolamenti di attuazione. 
  8. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  l'affidamento  diretto  puo'
avvenire solo a favore di societa' a capitale  interamente  pubblico,
nel  rispetto  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  e   dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi
gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino
al 31 dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in via
diretta di beni e servizi  il  cui  valore  complessivo  sia  pari  o
inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni  di  promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  degli  enti  di
volontariato di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo  90  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non  governative
di cui alla legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e  delle  cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. (12) 
  8-bis. I commi 7 e 8  non  si  applicano  alle  procedure  previste
dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a) 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a) 
  11. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a) 
  12.  Le  amministrazioni  vigilanti  verificano  sul  rispetto  dei
vincoli di cui  ai  commi  precedenti;  in  caso  di  violazione  dei
suddetti  vincoli  gli  amministratori  esecutivi   e   i   dirigenti
responsabili della societa' rispondono, a titolo di  danno  erariale,
per le retribuzioni ed i compensi erogati  in  virtu'  dei  contratti
stipulati. 
  13. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.  19  AGOSTO  2016,  N.  175.PERIODO
ABROGATO  DAL  D.LGS.  19  AGOSTO  2016,  N.  175.  L'amministrazione
interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi  degli  organismi
di cui agli articoli 1, 2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. PERIODO  ABROGATO  DAL  D.LGS.  19
AGOSTO 2016, N. 175. 
  14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e'  fatto
divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali  in  sede
di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque   denominati,   intercorrenti   tra   societa'   a    totale
partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta,  e  amministrazioni
statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque  efficacia,
salvo che non si siano gia' costituti i relativi  collegi  arbitrali,
le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti,
ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013,  n.  229
(in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dei commi 1, 2, 3,  secondo  periodo,  3-sexies  ed  8
dell'art. 4 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si applicano alle Regioni  ad
autonomia ordinaria". 
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AGGIORNAMENTO (20a) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
550) che le presenti modifiche si applicano  alle  aziende  speciali,
alle  istituzioni  e  alle  societa'  partecipate   dalle   pubbliche
amministrazioni locali indicate nell'elenco di  cui  all'articolo  1,
comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.  385,  nonche'  le
societa'  emittenti  strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e le loro controllate. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che fatto
salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,  le  presenti
modifiche si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli  di
amministrazione  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
suindicato decreto.