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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  14-9-1999

Art. 56

(Attribuzioni del ministero delle finanze)
1. Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:
a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione dei sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale;
b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;
c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;
d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c);
e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;
f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;
g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.
2. Fermi restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base delle direttive impartite dal ministro delle finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale.
3. Nell'esercizio delle proprio funzioni il ministero favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attività.
Nota all'art. 56:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza).
"Art. 1. - Il corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico- economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.".