LEGGE 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 18/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                           (Convenzioni). 
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici,  e  le  societa'  di
capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga  alla  disciplina
in materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione,  possono
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attivita' di
cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  ovvero  con  analoghi
organismi aventi  sede  negli  altri  Stati  membri  della  Comunita'
europea, per la  fornitura  di  beni  e  servizi  diversi  da  quelli
socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto  dell'IVA
sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive  comunitarie  in
materia  di  appalti  pubblici,  purche'   tali   convenzioni   siano
finalizzate  a  creare  opportunita'  di  lavoro   per   le   persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. ((Le convenzioni di  cui
al presente comma sono stipulate previo svolgimento di  procedure  di
selezione  idonee  ad  assicurare  il  rispetto   dei   principi   di
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza)). 
   2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1  le  cooper-
ative sociali debbono risultare iscritte all'albo  regionale  di  cui
all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi  organismi  aventi  sede  negli
altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso
di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione  a  tale
albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui  al  comma  3,
ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso  dei
requisiti stessi. 
   3.  Le   regioni   rendono   noti   annualmente,   attraverso   la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  i
requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle  convenzioni
ai sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi  che
ne  abbiano  dimostrato  il  possesso   alle   competenti   autorita'
regionali. 
   4. Per le forniture di beni o servizi  diversi  da  quelli  socio-
sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto  dell'IVA  sia
pari o superiore agli importi stabiliti dalle  direttive  comunitarie
in materia di appalti pubblici, gli  enti  pubblici  compresi  quelli
economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica,
nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono  inser-
ire, fra le  condizioni  di  esecuzione,  l'obbligo  di  eseguire  il
contratto  con  l'impiego   delle   persone   svantaggiate   di   cui
all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici  programmi  di
recupero e inserimento lavorativo. La  verifica  della  capacita'  di
adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base  alla  presente
legge, non puo' intervenire nel  corso  delle  procedure  di  gara  e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.