DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 36 
 
        Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A. 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  e'  istituita,  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e con sede in Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture
stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di  vigilanza  e  di
controllo   sull'Agenzia   e'   esercitato   dal    Ministro    delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita'  di  cui  al
comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato,  quanto
ai profili finanziari, di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze. L'incarico di direttore generale,  nonche'  quello  di
componente  del  comitato  direttivo  e  del  collegio  dei  revisori
dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
  2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti e attivita'  ferme  restando
le competenze e le procedure  previste  a  legislazione  vigente  per
l'approvazione  di   contratti   di   programma   nonche'   di   atti
convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale  e
nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi: 
    a) proposta di programmazione della costruzione di  nuove  strade
statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione; 
    b) quale amministrazione concedente: 
      1)  selezione  dei  concessionari   autostradali   e   relativa
aggiudicazione; 
      2)  vigilanza  e  controllo  sui  concessionari   autostradali,
inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione  delle
opere date  in  concessione  e  il  controllo  della  gestione  delle
autostrade il cui esercizio e' dato in concessione; 
      3) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013,  N.  69  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98; 
      4) si avvale, nell'espletamento delle proprie  funzioni,  delle
societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a,  Autostrade  del
Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e  Concessioni
Autostradali Piemontesi  s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione,  di  rilevanza
regionale; 
    c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la  rete
autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione  di
pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in
materia di espropriazione per pubblica utilita'; 
    d) proposta di programmazione del  progressivo  miglioramento  ed
adeguamento della rete delle strade  e  delle  autostrade  statali  e
della relativa segnaletica; 
    e) proposta in ordine alla regolazione  e  variazioni  tariffarie
per le concessioni autostradali secondo i criteri  e  le  metodologie
stabiliti dalla competente Autorita' di regolazione,  alla  quale  e'
demandata la loro successiva approvazione; 
    f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei  concessionari,  delle
leggi e dei regolamenti concernenti la tutela  del  patrimonio  delle
strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del  traffico  e
della   segnaletica;   vigilanza   sull'adozione,   da   parte    dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti  necessari  ai  fini  della
sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; 
    g)  effettuazione  e   partecipazione   a   studi,   ricerche   e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione; 
    h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni  per
conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite
delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica, esclusivamente a: 
    a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a
pedaggio, e le autostrade  statali,  incassandone  tutte  le  entrate
relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria; 
    b) realizzare il progressivo miglioramento ed  adeguamento  della
rete delle  strade  e  delle  autostrade  statali  e  della  relativa
segnaletica; 
    c)  curare  l'acquisto,  la  costruzione,  la  conservazione,  il
miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle autostrade statali; 
    d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui  al
comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  nonche'  svolgere  le  attivita'  di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere  f),  g),  h)  ed  i),  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143; 
    d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti  la  rete
stradale e autostradale di  interesse  nazionale,  non  sottoposta  a
pedaggio e in gestione  diretta,  che  equivale  a  dichiarazione  di
pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in
materia di espropriazione per pubblica utilita'. 
  3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al comma 3,  lettere
a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota  non  superiore
al 12,5 per  cento  del  totale  dello  stanziamento  destinato  alla
realizzazione  dell'intervento  per  spese  non  previste  da   altre
disposizioni di legge o  regolamentari  e  non  inserite  nel  quadro
economico di progetto approvato a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015.
((Per i quadri economici approvati a decorrere dal 1°  gennaio  2022,
la quota di cui al precedente periodo non  puo'  superare  il  9  per
cento    dello    stanziamento    destinato    alla     realizzazione
dell'intervento.  Entro  il  predetto  limite,  il  Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  sulla  base  delle
risultanze della contabilita' analitica  sulle  spese  effettivamente
sostenute  da  parte  dell'ANAS  s.p.a.,  stabilisce  la   quota   da
riconoscere  alla  societa'  con  obiettivo  di  efficientamento  dei
costi)). 
  4. Entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia subentra ad  Anas
s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla
stessa data. A decorrere  dalla  medesima  data  in  tutti  gli  atti
convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i  concessionari
di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque  ripetuto,
con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. (6) 
  5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di  cui  al  comma  2,
l'Agenzia  esercita  ogni  competenza  gia'  attribuita  in   materia
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali  e  ad
altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici  soppressi  con  rapporto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla  data  del
31 maggio 2012, e' trasferito all'Agenzia, per formarne  il  relativo
ruolo organico.  All'Agenzia  sono  altresi'  trasferite  le  risorse
finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello
stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture,  nonche'  le
risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del  2006,
gia'  finalizzate,  in  via   prioritaria,   alla   vigilanza   sulle
concessionarie autostradali nei limiti delle  esigenze  di  copertura
delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si
applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi  al
comparto Ministeri  e  dell'Area  I  della  dirigenza.  Il  personale
trasferito  mantiene  il  trattamento   economico   fondamentale   ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento, nonche' l'inquadramento  previdenziale.
Nel caso in  cui  il  predetto  trattamento  economico  risulti  piu'
elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  su   proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione  delle
unita' di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione  delle
dotazioni  organiche  e   delle   strutture   delle   amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni in misura  corrispondente
al personale effettivamente trasferito.  Con  lo  stesso  decreto  e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le  qualifiche  e
le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia. (6) 
  6. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti e Anas s.p.a.  sottoscrivono  la  convenzione  in  funzione
delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi  da
1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221. 
  7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221. 
  8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto  di  Anas
s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia  contenute  nel  codice
civile, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  si
provvede alla  nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
societa',  al  quale  sono  conferiti   i   piu'   ampi   poteri   di
amministrazione  ordinaria  e  straordinaria  ivi  incluse  tutte  le
attivita' occorrenti  per  la  individuazione  delle  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.  che  confluiscono,   a
decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui  al  comma  1.  Il
consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla  data
di adozione del citato decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma  integra  gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e non comporta, pertanto,  il  diritto  dei  componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
  9. L'organo amministrativo provvede altresi' alla  riorganizzazione
delle residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del
nuovo statuto della societa' che,  entro  il  30  novembre  2013,  e'
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  Entro
30 giorni dalla data di  approvazione  da  parte  dell'assemblea  del
bilancio per l'esercizio 2012, viene convocata  l'assemblea  di  Anas
s.p.a.  per  la  ricostituzione  del  consiglio  di  amministrazione.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21  GIUGNO  2013,  N.  69  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. 
  10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' abrogato. 
  10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
  "12.  Chiunque  non  osserva   le   prescrizioni   indicate   nelle
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  11,  comma
5) che "Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per  le
infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non  oltre  il  31
luglio 2012, le funzioni e i compiti  ad  essa  trasferiti  ai  sensi
dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive
modificazioni, continuano ad  essere  svolti  dai  competenti  uffici
delle Amministrazioni dello Stato  e  dall'Ispettorato  di  vigilanza
sulle concessionarie  autostradali  e  dagli  altri  uffici  di  Anas
s.p.a."