DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
 
Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica 
 
  1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti,  del  disposto  di
cui all'articolo 2, commi dal  4-septiesdecies  al  4-undevicies  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  i  commissari
straordinari  dell'INVALSI  e  dell'ANSAS  avviano  urgentemente   un
programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro  il  31
agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare  il  proprio
programma  di  reclutamento  nel  limite  della  dotazione   organica
dell'ente, nonche' entro il limite  dell'80%  delle  proprie  entrate
correnti complessive. La  decorrenza  giuridica  ed  economica  delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012,  data  in
cui il personale in posizione di comando presso  l'ANSAS  rientra  in
servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e'
soppresso  l'ANSAS  ed  e'  ripristinato  l'Istituto   nazionale   di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale  ente
di ricerca  con  autonomia  scientifica,  finanziaria,  patrimoniale,
amministrativa e  regolamentare.  Sono  conseguentemente  abrogati  i
commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si  articola
in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni. 
  2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario  di
reclutamento,  all'INVALSI  e  all'INDIRE  si  applicano   i   limiti
assunzionali di cui all'articolo 9, comma  9,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuate, per  il  triennio  2012-2014,  le  risorse
finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal  presente  articolo,  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
a  legislazione  vigente,  da  destinare  ad  un  apposito  fondo  da
istituire  nel  medesimo   stato   di   previsione   finalizzato   al
finanziamento del  sistema  nazionale  di  valutazione.  Le  predette
risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul  "Fondo  ordinario  per
gli enti e le istituzioni  di  ricerca  "  per  essere  destinate  al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di  cui  al
decreto legislativo n. 204 del 1998. 
  4. Per garantire un processo di continuita'  didattica  nell'ambito
dello stesso ciclo di istruzione, a  decorrere  dall'anno  scolastico
2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola  primaria  e  la  scuola
secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con
la conseguente soppressione delle  istituzioni  scolastiche  autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole  secondarie
di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia  devono
essere costituiti con almeno 1.000  alunni,  ridotti  a  500  per  le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche. (9) 
  5. Negli anni scolastici 2012/2013  e  2013/2014  alle  istituzioni
scolastiche autonome costituite con un numero di alunni  inferiore  a
600 unita', ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle  piccole
isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche  caratterizzate  da
specificita' linguistiche, non  possono  essere  assegnati  dirigenti
scolastici  con  incarico  a  tempo  indeterminato.  Le  stesse  sono
conferite in reggenza a dirigenti scolastici con  incarico  su  altre
istituzioni scolastiche autonome. (16) 
  5-bis.  Negli  anni  scolastici   2012-2013   e   2013-2014,   alle
istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5  non  puo'  essere
assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali
ed  amministrativi  (DSGA);  con  decreto  del   Direttore   generale
dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto e' assegnato in
comune con  altre  istituzioni  scolastiche,  individuate  anche  tra
quelle cui si applichi il medesimo comma 5.  Al  personale  DSGA  che
ricopra  detti  posti,  in  deroga  all'articolo  9,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'  riconosciuta,  a  seguito  di
specifica sessione negoziale, una indennita' mensile avente carattere
di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma. 
  5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei
direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche' per  la  sua
distribuzione tra le  regioni,  sono  definiti  con  decreto,  avente
natura   non    regolamentare,    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  fermi  restando   gli
obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo.
Le regioni provvedono  autonomamente  al  dimensionamento  scolastico
sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine
dell'anno scolastico nel corso del quale  e'  adottato  l'accordo  si
applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.(30) 
  ((5-quater. Al fine di dare attuazione  alla  riorganizzazione  del
sistema  scolastico  prevista  nel  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per
la definizione del contingente organico dei  dirigenti  scolastici  e
dei  direttori  dei  servizi  generali  e  amministrativi  e  la  sua
distribuzione tra le  regioni,  tenendo  conto  del  parametro  della
popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista
dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa
e  resilienza,  nonche'  della   necessita'   di   salvaguardare   le
specificita'  delle  istituzioni  scolastiche  situate   nei   comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche  caratterizzate
da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione
interregionale,  sono  definiti,  su  base  triennale  con  eventuali
aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il
31  maggio  dell'anno  solare  precedente  all'anno   scolastico   di
riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo  schema  del
decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito  alla
Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla  base  dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono
autonomamente al dimensionamento della rete scolastica  entro  il  30
novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato
dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della  regione  puo'
essere determinato un differimento temporale di durata non  superiore
a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni,
provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici
assegnato. 
  5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al
primo  periodo  del  comma  5-quater,  il  contingente  organico  dei
dirigenti  scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi   generali   e
amministrativi e la sua distribuzione tra le  regioni  sono  definiti
con decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il
30 giugno,  sulla  base  di  un  coefficiente  indicato  dal  decreto
medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto  conto
dei parametri, su base regionale, relativi  al  numero  degli  alunni
iscritti nelle istituzioni scolastiche  statali  e  dell'organico  di
diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal  parametro
della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando
la necessita' di  salvaguardare  le  specificita'  delle  istituzioni
scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole  e  nelle
aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche'
da un parametro perequativo, determinato in maniera  da  garantire  a
tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il  medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del  parametro
di cui  al  comma  5  e  comunque  entro  i  limiti  del  contingente
complessivo a livello nazionale  individuato  ai  sensi  del  secondo
periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle
istituzioni  scolastiche   per   ciascuno   degli   anni   scolastici
considerati si  applica,  per  i  primi  sette  anni  scolastici,  un
correttivo non superiore al 2 per cento  anche  prevedendo  forme  di
compensazione  interregionale.  Gli  uffici   scolastici   regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente  dei
dirigenti scolastici assegnato. 
  5-sexies. In sede di  prima  applicazione,  per  l'anno  scolastico
2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis  e  5-ter
del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma
978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per  l'anno  scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o  quello  di  cui  al
comma 5-quinquies del  presente  articolo  definisce  un  contingente
organico  comunque  non  superiore  a  quello  determinato   mediante
l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno  scolastico
2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o  quello  di  cui  al
comma 5-quinquies definisce  un  contingente  organico  comunque  non
superiore a  quello  determinato  sulla  base  dei  criteri  definiti
nell'anno scolastico  precedente.  Eventuali  situazioni  di  esubero
trovano   compensazione    nell'ambito    della    definizione    del
contingente)). 
  6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato  dall'articolo  3,  comma  88,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e' abrogato. 
  7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le   dotazioni
organiche del personale educativo ed  ATA  della  scuola  non  devono
superare la consistenza  delle  relative  dotazioni  organiche  dello
stesso  personale  determinata  nell'anno  scolastico  2011/2012   in
applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, assicurando in ogni caso, in ragione di  anno,  la  quota  delle
economie lorde di spesa che devono derivare  per  il  bilancio  dello
Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di
cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato. (40) (49) 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107. (40) 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107.(40) 
  10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448,  si
interpreta nel senso  che  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  deve  essere  acquisito  ogni  volta  che  il  Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica  dei
parametri  sulla  base  dei  quali  e'  determinata  la   consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA. 
  11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo  quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre
2007, n. 244, fermo restando che  e'  possibile  istituire  posti  in
deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena  tutela
dell'integrazione scolastica. L'organico  di  sostegno  e'  assegnato
complessivamente  alla  scuola  o  a  reti  di  scuole   allo   scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali  alunni
in ragione della media di un docente ogni  due  alunni  disabili;  la
scuola provvede ad assicurare la necessaria  azione  didattica  e  di
integrazione per i singoli  alunni  disabili,  usufruendo  tanto  dei
docenti  di  sostegno  che  dei  docenti  di  classe.  A  tale  fine,
nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione  del  personale
docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di  tutto
il personale docente sulle modalita'  di  integrazione  degli  alunni
disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della  legge
5 febbraio 1992, n. 104,  nei  casi  di  valutazione  della  diagnosi
funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione  del  docente  di
sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. 
  12. Il  personale  docente  dichiarato,  dalla  commissione  medica
operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo
alla propria funzione per  motivi  di  salute,  ma  idoneo  ad  altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi  all'Ufficio  scolastico
regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio  scolastico
regionale competente, la qualifica  di  assistente  amministrativo  o
tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale  attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni,  i  30  giorni
decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su  posto
vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di  appartenenza
e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente,  sulla  base  di
criteri   stabiliti   con    successivo    decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  mantiene  il
maggior   trattamento   stipendiale   mediante   assegno    personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo  conseguiti.   Le   immissioni   nei   ruoli   del   personale
amministrativo e tecnico sono  comunque  effettuate  nell'ambito  del
piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 
  13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza  ivi
prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di  posti
disponibili,   e'   soggetto   a   mobilita'    intercompartimentale,
transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale  amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici
non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita'
maturata,  nonche'  dell'eventuale  maggior  trattamento  stipendiale
mediante  assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con
le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per  gli
enti destinatari del personale  interessato  ed  avviene  all'interno
della regione  della  scuola  in  cui  attualmente  il  personale  e'
assegnato,  ovvero  in   altra   regione,   nell'ambito   dei   posti
disponibili. 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013,  N.  104  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128. 
  16. Al fine di garantire la piena coerenza  del  nuovo  ordinamento
dei percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al
decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  con  le  intervenute
modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore
introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' adottato  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla  data  entrata
in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  modificando,  ove
necessario, le disposizioni  legislative  vigenti,  su  proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa con la Conferenza unificata,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 giugno 2012, n. 147 (in
G.U. 1a  s.s.  13/6/2012,  n.  24)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. n.  98  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 16) che  "Ai
fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma
5,  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree  geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle  nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con  l'art.  12,  comma
1-bis) che "Per le scuole  con  lingua  di  insegnamento  slovena,  i
criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera  c)  del  comma  1  del
presente  articolo,  nonche'  ogni  azione  di  dimensionamento  sono
adottati  previo  parere  vincolante  della  Commissione   scolastica
regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13,
comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma  199)
che l'abrogazione dei commi 8 e 9 del presente articolo  decorre  dal
dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1,  comma  201)  che  "A  decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva  di
personale  docente   delle   istituzioni   scolastiche   statali   e'
incrementata nel  limite  di  euro  544,18  milioni  nell'anno  2015,
1.828,13 milioni nell'anno 2016,  1.839,22  milioni  nell'anno  2017,
1.878,56 milioni nell'anno 2018,  1.915,91  milioni  nell'anno  2019,
1.971,34 milioni nell'anno 2020,  2.012,32  milioni  nell'anno  2021,
2.053,60 milioni nell'anno 2022,  2.095,20  milioni  nell'anno  2023,
2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a  decorrere
dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai  sensi  dell'articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo  vigente
prima della data di entrata in vigore della presente  legge,  nonche'
ai sensi dell'articolo 15, commi 2  e  2-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma  201
della L. 13 luglio 2015, n. 107, ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 1, comma 729) che "Ai fini di cui al comma 728, il  limite  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13  luglio  2015,
n. 107, e'  incrementato  in  misura  corrispondente  a  2.000  posti
aggiuntivi nella scuola primaria".