DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 12-11-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
 
                       (Personale scolastico) 
 
  1.  Per  garantire   continuita'   nell'erogazione   del   servizio
scolastico ed educativo e conferire il  maggior  grado  possibile  di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza
finanziaria,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, nel  rispetto  degli  obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle  risorse
rese disponibili per effetto della predetta  sessione  negoziale,  e'
definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA, per gli  anni  2014-2016,  tenuto
conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo  2,  comma
414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  ((,  come  modificato  dal
presente articolo)). Il piano e' annualmente verificato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ai
fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere  necessarie,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di  assunzioni  di
cui all'articolo 39, ((commi 3 e 3-bis)),  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni. 
  2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno  agli  alunni  con
disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il  primo  periodo  e'  ((inserito))  il  seguente:  "La
predetta  percentuale  e'  rideterminata,   negli   anni   scolastici
2013/2014 e 2014/2015, in misura pari  rispettivamente  al  ((75  per
cento)) e al ((90 per cento)) ed e'  pari  al  ((100  per  cento))  a
decorrere dall'anno scolastico 2015/2016". 
  ((2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al  comma
2 e' assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare
una  situazione  di  organico  di  diritto  dei  posti  di   sostegno
percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti  risultanti
dall'applicazione del  primo  periodo  non  puo'  comunque  risultare
complessivamente superiore a  quello  derivante  dall'attuazione  del
comma 2)). 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e'  autorizzato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014,  ad
assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti  i  posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  ((come  modificato
dal presente articolo,)) ferma restando la  procedura  autorizzatoria
di cui all'articolo 39, ((commi 3 e 3-bis)), della legge 27  dicembre
1997, n. 449. 
  ((3-bis. Anche per le finalita' di cui ai commi  2  e  3,  le  aree
scientifica  (AD01),   umanistica   (AD02),   tecnica   professionale
artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13,  comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del  Ministro
della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al
citato comma 5 dell'articolo 13 della  legge  n.  104  del  1992,  le
parole: ", nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale    e    del    conseguente    piano     educativo
individualizzato"  sono  soppresse.  Le  suddette  aree  disciplinari
continuano  ad  essere  utilizzate  per   le   graduatorie   di   cui
all'articolo 401 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e successive  modificazioni,  e  per  i  docenti
inseriti negli elenchi  tratti  dalle  graduatorie  di  merito  delle
procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie  di  istituto,
ad esclusione della  prima  fascia  da  effettuare  in  relazione  al
triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,  del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,  e  successive  modificazioni,  le
aree di cui al comma 3-bis del presente  articolo,  per  le  predette
graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di
istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a  meno  che
non siano  esauriti  all'atto  dell'aggiornamento  da  effettuare  in
relazione al triennio 2014/2015-2016/2017,  sono  unificati  all'atto
dell'aggiornamento per il  successivo  triennio  2017/2018-2019/2020.
Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono  collocati
in un unico  elenco  e  graduati  secondo  i  rispettivi  punteggi  e
rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie)). 
  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 14  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
      1) il comma 13 e' abrogato; 
      2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14"
sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14"; 
      3) al secondo periodo del comma 15,  le  parole  "dai  predetti
commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti:  "dal  predetto  comma
14"; 
    b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 e' abrogato. 
  5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente
della  scuola  alla  propria  funzione  per  motivi  di  salute,   le
commissioni mediche ((...)) sono integrate, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, da  un  rappresentante  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  designato  dal
competente ufficio scolastico regionale. 
  ((6. Al personale docente della scuola dichiarato,  successivamente
al 1º gennaio 2014, permanentemente inidoneo  alla  propria  funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si  applica,  anche
in corso d'anno scolastico, la  procedura  di  cui  all'articolo  19,
commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   con
conseguente assunzione, su  istanza  di  parte  da  presentare  entro
trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita', della qualifica  di
assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di  istanza  o
in ipotesi di istanza non accolta per carenza di  posti  disponibili,
applicazione obbligatoria  della  mobilita'  intercompartimentale  in
ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione  vigente,  con  mantenimento  del  maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Nelle  more
dell'applicazione della  mobilita'  intercompartimentale  e  comunque
fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tale  personale
puo' essere utilizzato per le iniziative di cui  all'articolo  7  del
presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione  della
dispersione scolastica ovvero per attivita' culturali e  di  supporto
alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche)). 
  7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che
alla data di entrata in vigore del presente ((decreto)) e' gia' stato
dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per  motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto a  nuova  visita
da parte delle commissioni mediche competenti, integrate  secondo  le
previsioni  di  cui  al  comma   5,   per   una   nuova   valutazione
dell'inidoneita'. In esito a detta visita, ove  la  dichiarazione  di
inidoneita' non sia confermata,  il  personale  interessato  torna  a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata
la precedente dichiarazione di inidoneita'  si  applica  il  comma  6
((...)). In tal caso i 30 giorni di cui al comma  6  decorrono  dalla
data di  conferma  della  inidoneita'.  Il  suddetto  personale  puo'
comunque  chiedere,  senza  essere   sottoposto   a   nuova   visita,
l'applicazione del comma 6. 
  8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo  di  cui  ai
commi 6 e 7,  operati  in  deroga  alle  facolta'  assunzionali,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  trasferite
alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca
comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica le unita' trasferite e le relative  risorse  anche  ai  fini
dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma  14,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  anche  nell'anno  scolastico
2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su  altra
classe di concorso docente per la quale sia abilitato o  in  possesso
di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero  nella
relativa provincia ((, o di permanere  negli  organici  degli  uffici
tecnici previsti dai regolamenti di cui  ai  decreti  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, se gia' utilizzato  in
tali  ambiti  e  in  possesso  del   relativo   titolo   di   studio,
subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica)). 
  ((9-bis. Il terzo periodo del comma  4-bis  dell'articolo  1  della
legge  10  marzo  2000,  n.  62,  e  successive   modificazioni,   e'
soppresso)). 
  10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  verifica  gli   effetti   finanziari   delle
disposizioni del presente articolo ai fini della  determinazione  del
Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64. 
  ((10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni, e'  sostituito  dal  seguente:  "I  docenti
destinatari di nomina  a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  il
trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in  altra
provincia dopo tre anni di  effettivo  servizio  nella  provincia  di
titolarita'". 
  10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo
o alla modifica dei componenti del comitato di cui  all'articolo  64,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono  adottati  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)).