LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 16-7-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
        Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 
 
  1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia  e  di  una
migliore  qualificazione  dei  servizi   scolastici,   le   dotazioni
organiche  del  personale  docente  delle   istituzioni   scolastiche
autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti,
delle  caratteristiche  e  delle   entita'   orarie   dei   curricoli
obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di  scuola,  nonche'  nel
rispetto  di  criteri  e  di  priorita'  che  tengano   conto   della
specificita' dei diversi contesti territoriali, delle  condizioni  di
funzionamento  delle  singole  istituzioni  e  della  necessita'   di
garantire  interventi  a  sostegno  degli   alunni   in   particolari
situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e
delle isole minori. 
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
definisce con proprio decreto, emanato di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti,  i  parametri  per  l'attuazione  di  quanto
previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza
complessiva  degli  organici  del  personale  docente  ed  alla   sua
partizione su base regionale. (39) ((50)) 
  3. Le  dotazioni  organiche  di  cui  al  comma  1  sono  definite,
nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente  preposto  all'ufficio
scolastico regionale,  su  proposta  formulata  dai  dirigenti  delle
istituzioni scolastiche  interessate,  sentiti  i  competenti  organi
collegiali  delle  medesime  istituzioni,  nel  limite  dell'organico
regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
distribuzione degli insegnanti  di  sostegno  all'handicap  correlata
alla effettiva presenza di  alunni  iscritti  portatori  di  handicap
nelle singole istituzioni scolastiche. (20) 
  4. Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro  definito  dai  contratti
collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono  ai  docenti
in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente  e  con  il
loro   consenso,   le   frazioni   inferiori   a   quelle   stabilite
contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento  oltre  l'orario
d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali. 
  5. L'insegnamento della lingua straniera  nella  scuola  elementare
viene prioritariamente assicurato  all'interno  del  piano  di  studi
obbligatorio e dell'organico di istituto. 
  6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione  delle  scuole
dell'infanzia e delle  scuole  elementari,  possono  provvedere  alla
sostituzione del personale assente utilizzando, in  coerenza  con  il
piano  dell'offerta  formativa,  le  proprie  risorse  di   personale
docente, anche oltre i limiti temporali previsti  dalle  disposizioni
vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie  di
risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto. 
  7. PERIODO ABROGATO  DALLA  L.  11  GENNAIO  2007,  N.  1.  PERIODO
ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11
GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N.  1.
Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5,
della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e' fissato  in
40,24 milioni di euro. 
  8. Nel primo corso  concorso  per  il  reclutamento  dei  dirigenti
scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove
mesi e si articola in 160 ore  di  lezione  frontale,  e  80  ore  di
tirocinio con valutazione finale. 
  9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso,
di cui all'articolo 29, comma 3, del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonche'
il periodo di formazione  e  l'esame  finale  previsti  dal  medesimo
articolo, si svolge sulla base di una indizione  separata  effettuata
con  bando  del   competente   direttore   generale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed  e'  finalizzato
alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo  di
formazione ha una durata di quattro mesi, e' articolato in 160 ore di
lezione frontale e si svolge  secondo  modalita'  che  consentano  ai
presidi medesimi l'espletamento del servizio,  che  tiene  luogo  del
tirocinio di cui al comma 8. 
  10. L'organizzazione e  lo  svolgimento  del  corso  concorso  sono
curati dagli  uffici  scolastici  regionali.  L'organizzazione  e  lo
svolgimento  del  periodo  di   formazione   sono   curati   con   la
collaborazione  dell'Istituto   nazionale   di   documentazione   per
l'innovazione e la ricerca educativa e degli  istituti  regionali  di
ricerca educativa. 
  11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo  di  formazione
sono utilizzate con  priorita'  rispetto  alle  apposite  graduatorie
provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  fino  all'approvazione  delle
prime  graduatorie  dei  vincitori  del  corso   concorso,   per   il
conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per  cento
dei posti disponibili e' riservato a  coloro  che  beneficiano  della
riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti  all'applicazione  del
comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio  destinati
allo svolgimento degli  esami  di  Stato  conclusivi  dell'istruzione
secondaria superiore. 
  13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato
il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione,
ivi compresi gli istituti di formazione delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare e civile e delle  Forze  armate,  l'istituto  di
perfezionamento  della  Polizia  di  Stato,  la  Scuola  di   polizia
tributaria  della  Guardia  di  finanza   e   la   Scuola   superiore
dell'economia e delle finanze, puo' essere  riconosciuto  un  credito
formativo  per  il  conseguimento  dei  titoli  di  studio   di   cui
all'articolo 3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Le modalita' di riconoscimento  dei  crediti  formativi
sono  individuate  con  apposite   convenzioni   stipulate   tra   le
amministrazioni interessate e le universita'. 
  14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: "straordinario" e' soppressa; 
    b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite  dalle
seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002"; 
    c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine,
per la razionalizzazione  degli  interventi  previsti  ai  sensi  del
presente  comma  e  per  la  valorizzazione  delle   professionalita'
connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi
le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per  cento  delle
dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate  a  misure  di
sostegno e incentivazione per la formazione professionale  permanente
realizzate dagli istituti  per  la  professionalita'  nautica,  anche
convenzionati con istituti di istruzione universitaria.  Con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre  2003-13  gennaio
2004, n. 13  (in  G.U.  1a  s.s.  21/1/20047,  n.  3)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma  3  del  presente  articolo
"nella parte in cui non  prevede  che  la  competenza  del  dirigente
preposto  all'Ufficio  scolastico  regionale  venga  meno  quando  le
Regioni,  nel  proprio  ambito  territoriale  e  nel  rispetto  della
continuita' del servizio di istruzione, con  legge,  attribuiscano  a
propri organi la definizione delle dotazioni organiche del  personale
docente delle istituzioni scolastiche". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art.  19,  comma  10)  che
"L'articolo 22, comma 2, della  legge  28  dicembre  2001  n.448,  si
interpreta nel senso  che  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  deve  essere  acquisito  ogni  volta  che  il  Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica  dei
parametri  sulla  base  dei  quali  e'  determinata  la   consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (50) 
  La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma  194)
che  "In  sede  di  prima  applicazione  della   presente   legge   e
limitatamente all'anno scolastico 2015/2016,  per  la  determinazione
dell'organico dell'autonomia  non  e'  richiesto  il  parere  di  cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448".