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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in SO n.39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  28-2-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Proroga di termini in materia di istruzione
1. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2010. (6) (9)
((10))
4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.
4-quater. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010. (6) (9)
((10))
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.
5-bis. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per gli anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
((10))
5-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 239, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 giugno 2010".
5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, previsto per il triennio 2007-2009, è prorogato fino al 31 dicembre 2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro. Nelle regioni in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'interno, è assegnato il relativo finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5-quinquies. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione ai commi 4 e 4-quater, del presente articolo, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 4 e 4-quater del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto:
- (con l'art. 14, comma 1) che il termine di cui al comma 4-quater del presente articolo, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
- (con l'art. 14, comma 2) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
- (con l'art. 14-bis, comma 1) che il termine di cui al comma 5-bis del presente articolo, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.