DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in SO n.39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 10 sexies

    Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di
                       contributi all'editoria

  1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria e in
attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
    a)  per  i  contributi  relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2,
2-bis,  2-ter  ((  .  .  .  )),  2-quater,  3  e 10 dell'articolo 3 e
all'articolo  4  della  legge  7  agosto  1990,  n. 250, e successive
modificazioni,  al  comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, ((all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni,)) e al comma 5 dell'articolo 28 della legge
25  febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si applicano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma 62, della legge 23
dicembre  2009,  n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti
di  legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato
secondo  i  parametri  stabiliti  dalla  legislazione  vigente.  Tale
importo  non  puo`  comunque  essere superiore a quello spettante per
l'anno 2008;
    b)  ai  soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990,
n.  230,  e  all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248, e successive modificazioni, per i contributi relativi
all'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in
presenza  dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento
dell'importo   calcolato   secondo   i   parametri   stabiliti  dalla
legislazione vigente. Tale importo non puo' comunque essere superiore
a quello spettante per l'anno 2008;
    c)  all'articolo  10, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n.  222,  e  successive  modificazioni, le parole: "2007 e 2008" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "2007,  2008  e 2009". All'articolo 39,
comma  2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2008,  n.  31, le parole:
"all'annualita'   2008"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "fino
all'annualita'  2009".  All'articolo  1,  comma  574,  della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  le parole: "aumentare su base annua di una
percentuale  superiore  a  quella del tasso programmato di inflazione
per  l'anno  di  riferimento  dei  contributi"  sono sostituite dalle
seguenti:   "essere   superiori  a  quelli  ammessi  al  calcolo  dei
contributi per l'anno 2008";
    d)  per i contributi relativi all'anno 2009, previsti (( . . . ))
dagli  articoli  137  e 138 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo  6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, si
applica  una  riduzione  del  50 per cento del contributo complessivo
calcolato per ciascun soggetto;
    e)  per  i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non
si  applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche'  gli  articoli  4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250,  e  successive  modificazioni,  e  l'articolo  11 della legge 25
febbraio  1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i
rimborsi  telefonici  erogati dal Ministero dello sviluppo economico.
Per  i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti
di  cui  agli  articoli  11  della  citata  legge  n.  67 del 1987, e
successive  modificazioni,  23  della  legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive  modificazioni,  e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e
successive   modificazioni,   sono   riconosciuti   esclusivamente  i
contributi  erogati  dal  Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo   10   del   decreto-legge  27  agosto  1993,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
  2.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 1 e fermi
restando  gli  stanziamenti  previsti per le provvidenze all'editoria
come  determinati  dalla  Tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre
2009,  n.  191,  un  importo  non  inferiore a 50 milioni di euro per
l'anno  2010  e'  destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie
postali  del  settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di
50  milioni  di  euro per l'anno 2010 e' immediatamente accantonato e
reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalita'.
  3.  All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: "o vengano editate da
altre societa' comunque costituite".
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009,  n.  196, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio delle
spese  relative  alle  provvidenze  per l'editoria di cui al presente
articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel   caso   si  verifichino  o  siano  in  procinto  di  verificarsi
scostamenti  rispetto  alle previsioni dello stanziamento di bilancio
stabilito  a  legislazione  vigente,  tenuto  conto  anche  di quanto
previsto  dal  presente  articolo,  il  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della propria
autonomia  contabile  e  di  bilancio,  alla  riduzione, nella misura
necessaria  alla  copertura  finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita'  di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente,  nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri".